Cassation appeal dismissed due to withdrawal; client renounced appeal, making further review impossible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the appeal on January 18, 2022. Although the defense had argued regarding the evidence and legal characterization of the tax fraud, the client ratified this withdrawal with their counsel. Consequently, the appeal could not proceed to substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589 commi 2 e 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant renounces the appeal, thereby terminating the proceedings and precluding further judicial examination of the merits.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caravelli Stefano, nato a Giulianova il 18-07-1972, avverso l'ordinanza del 30-04-2021 del Tribunale di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 30 aprile 2021, il Tribunale del Riesame di Teramo confermava il decreto emesso in data 28 gennaio 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Teramo, con il quale, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, era stato disposto nei confronti di Stefano Caravelli il sequestro preventivo, in via principale, della somma di 870,10 euro, o, in subordine, dei beni mobili o immobili sono alla concorrenza di tale importo, qualificato come profitto del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, oggetto del capo O; tale reato è stato contestato a Caravelli perché, quale amministratore unico della società "Cobra Service s.r.l.", esercente attività di facchinaggio, custodia e deposito per conto terzi, con sede legale in Alba Adriatica, indicava nelle dichiarazioni fiscali riferite agli anni di imposta 2015 e 2016 elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, ciò al fine di abbattere l'importo del reddito complessivo dichiarato.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale abruzzese, Caravelli, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa contesta la valutazione del fumus commissi delicti in relazione al reato previsto dall'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, osservando che i giudici cautelari avevano mancato di confrontarsi con la ricostruzione alternativa operata dalla difesa nella memoria depositata all'udienza di riesame, con cui era stato messo in evidenza che le prestazioni riferite alle fatture emesse nei confronti della società amministrata da Caravelli erano realmente avvenute.
Con il secondo motivo, la difesa censura l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla non considerata differenza ontologica tra i reati di illecita intermediazione di manodopera, in cui vi è un rapporto a tre (emittente, prestatore reale e utilizzatore) e illecita somministrazione di manodopera, in cui il rapporto rimane a due (somministratore e utilizzatore), come avvenuto nella vicenda in esame, rilevando che solo nel caso della intermediazione illecita si sarebbe al cospetto di una inesistenza soggettiva dell'operazione, in quanto il soggetto emittente è diverso da quello che materialmente eroga la prestazione.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il travisamento della prova, con riferimento alla lettura parziale, e dunque lacunosa, che il Tribunale avrebbe offerto in relazione alle dichiarazioni rese dall'indagato agli accertatori. Si evidenzia al riguardo che l'avere il Tribunale ritenuto che Caravelli avesse ammesso quanto contestatogli costituisce sia una carenza motivazionale rispetto a quanto esposto dalla difesa alle pagine 10-12 della memoria depositata in sede di giudizio camerale, sia un palese travisamento della prova, in quanto le dichiarazioni dell'indagato, lungi dal confermare l'ipotesi accusatoria in termini di qualificazione giuridica, in realtà la smentirebbero ampiamente.
3. In data 18 gennaio 2022, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 commi 2 e 3 cod. proc. pen., da parte di Caravelli con la ratifica del suo difensore di fiducia.
4. Orbene, alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i