Sentenza — n. 13691/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 5 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato il fermo dell'odierno ricorrente, eseguito per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup. in ordine a plurime condotte di spaccio di sostanze stupefacenti commesse tra il 22 gennaio e il 28 febbraio 2021 e ad una condotta di illecita detenzione commessa il successivo 23 aprile, applicandogli quindi la misura della custodia in carcere.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 13691/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, T.U. stup. in ordine a plurime condotte di spaccio di sostanze stupefacenti commesse tra il 22 gennaio e il 28 febbraio 2021 e ad una condotta di illecita detenzione commessa il successivo 23 aprile, applicandogli quindi la misura della custodia in carcere.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Belemmou Mohammed (CUI 01V0R74) nato in Marocco il 14/10/1974 avverso l'ordinanza del 05/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. v
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 5 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato il fermo dell'odierno ricorrente, eseguito per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup. in ordine a plurime condotte di spaccio di sostanze stupefacenti commesse tra il 22 gennaio e il 28 febbraio 2021 e ad una condotta di illecita detenzione commessa il successivo 23 aprile, applicandogli quindi la misura della custodia in carcere.
2. Avverso l'ordinanza di convalida di fermo, per il tramite del difensore fiduciario ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, lamentando violazione della legge sostanziale e processuale per insussistenza del pericolo di fuga, illegittimamente motivato facendo ricorso a mera ed inappropriata formula di stile.
3. Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della convalida del fermo, l'apprezzamento del requisito del pericolo di fuga - in quanto valutazione prognostica, "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto, della rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia - è insindacabile in sede di legittimità ove si caratterizzi per uno sviluppo argonnentativo logico e consequenziale, quanto al significato da attribuire alle emergenze procedimentali, secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021, Ferrara, Rv. 281861) e detto pericolo non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain Md Moynul, Rv. 276449-02). 3.1.
L'ordinanza al proposito osserva che, essendo l'indagato venuto a conoscenza dell'attività d'indagine sullo spaccio di stupefacente che lo riguardava in data 23 aprile 2021 - quando fu fermato e perquisito dai Carabinieri, che lo trovarono in possesso di una piccola quantità di droga, ed ai quali lui stesso ammise di aver effettuato attività di spaccio in concorso con altri - se non si fosse proceduto al fermo «verosimilmente si sarebbe allontanato da casa, dandosi alla fuga e, con tutta probabilità, cercando di fare ritorno al proprio paese di origine, il Marocco, ovvero di raggiungere altri Sati dell'Unione europea».
La motivazione è da ritenersi manifestamente illogica, posto che dagli atti processuali allegati al ricorso dal difensore risulta che il 23 aprile 2021 all'indagato - irregolare sul territorio nazionale sin dal 2002 e sottoposto ad indagine per il reato di cui all'art. 10 bis T.U. imm. - fu notificato decreto di espulsione dal territorio dello Stato, emesso in pari data dal Prefetto di Varese, e contestuale ordine del locale Questore di lasciare l'Italia entro sette giorni. Nonostante l'intimazione, lungi tornare in Marocco o comunque da lasciare il territorio nazionale - ciò che secondo il giudice vi sarebbe stato "pericolo" che egli facesse, per darsi alla fuga - l'indagato ha continuato a vivere in Italia, tanto da essere nuovamente fermato nel medesimo circondario del Tribunale di Busto Arsizio oltre due mesi dopo, il 1° luglio 2021.
Gli elementi da cui il giudice ha dedotto il concreto pericolo di fuga sul presupposto che l'indagato è «cittadino extracomunitario irregolare sul territorio dello Stato italiano, è privo di forti, stabili e significativi legami (famigliari, personali, lavorativi) con il territorio e non risulta svolgere un'attività lavorativa continuativa nel tempo e tale da garantirgli un reddito adeguato per provvedere alle proprie necessità di vita quotidiana» sono pertanto, nella descritta situazione, manifestamente illogici e addirittura sconfessati dalla realtà dei fatti, in alcun modo spiegata dall'ordinanza. 3.2.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza di convalida del fermo. Così deciso il 20 gennaio 2022. Il Consigl