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Sentenza — n. 12937/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12937/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12937/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 25 ottobre 2021, il tribunale di Bari ha rigettato l'i- stanza di riesame, proposta nell'interesse di VITO TISTO, avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 28 settembre 2021 e con la quale era stata applicata a costui la misura degli arresti donniciliari in relazione al delitto di inqui- namento ambientale in concorso con altri- 2. Avverso tale pronuncia il predetto ha presentato ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia denunciando:

Regesto Legislator

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art. 452- bis cod. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12937/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con atto depositato telematicamente presso la cancelleria di questa Corte in data 10 febbraio 2022, la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, motivando detta rinuncia per carenza di interesse, attesa l'intervenuta definizione da parte del ricorrente della propria posizione processuale con sentenza di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., allegando la relativa sentenza.

Parole chiave

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lotta contro l'inquinamento delitto contro l'ambiente zona inquinata catasto dei siti inquinati considerazioni di protezione ambientale deposito di prodotti inquinanti

Disposizioni normative citate

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art. 452- bis cod. pen
violazione degli art. 452- bis cod. pen.
art. 274 cod. proc. pen
violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TISTO VITO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 18/08/1973 avverso l'ordinanza del 25/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, trattato ai sensi ex art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020; letta la dichiarazione del difensore, Avv. ITALIA MENDICINI, di rinuncia al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 ottobre 2021, il tribunale di Bari ha rigettato l'i- stanza di riesame, proposta nell'interesse di VITO TISTO, avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 28 settembre 2021 e con la quale era stata applicata a costui la misura degli arresti donniciliari in relazione al delitto di inqui- namento ambientale in concorso con altri- 2. Avverso tale pronuncia il predetto ha presentato ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia denunciando:

1) violazione degli art. 452- bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.;

2) contraddittorietà, manifesta illogicità e\o carenza di motivazione;

3) violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 4.02.2022, depositata telematicamente presso la cancelleria di questa Se- zione, ha chiesto a questa Corte il rigetto del ricorso.

4. Con atto depositato telematicamente presso la cancelleria di questa Corte in data 10 febbraio 2022, la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, motivando detta rinuncia per carenza di interesse, attesa l'intervenuta definizione da parte del ricorrente della propria posizione processuale con sentenza di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., allegando la relativa sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Ed invero, dall'atto successivamente inviato dalla difesa del ricorrente emerge la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione proposta, atteso che, con sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Bari il 3 febbraio 2022, il ricor- rente ha definito la propria posizione attraverso il rito del patteggiannento, con conseguente declaratoria, a norma dell'art. 300, comma terzo, cod. proc. pen., di immediata perdita di efficacia della misura cautelare personale, oggetto del pro- posto ricorso.3. Il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione so- praggiunto dopo la sua proposizione, esclude che alla dichiarazione di inammissi- bilità consegua la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e della san- zione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166; Sez. U, n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228168 ed altre succ. conf., da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il