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Sentenza — n. 12533/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12533/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12533/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SHAHZAD MOZAM (CUI 05EQXS3) nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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articolo 679 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12533/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990, il vizio di motivazione omessa e manifestamente illogica in ordine alla sua affermata pericolosità sociale, nonché il travisamento dei dati processuali. Le argomentazioni del Giudice (il trarre dall'attività illecita fonte di sostentamento) sono illogiche e comportano un'applicazione automatica della misura di sicurezza non consentito dalla necessaria valutazione di pericolosità del soggetto: un soggetto che si dedica allo spaccio di eroina senza lavorare e che viene condannato per tale reato è, automaticamente, un soggetto che viola le regole del vivere civile ma che non per questo è socialmente pericoloso.

Parole chiave

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reati contro l'integrità sessuale traffico qualificato di eroina responsabilità scemata tentata coazione sessuale causa illecita pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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articolo 679 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
281105 - 01); 3.10.alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SHAHZAD MOZAM (CUI 05EQXS3) nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Shahzad Mozam ricorre per l'annullamento della sentenza del 12/10/2021 del GIP del Tribunale di Pesaro che, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di sei mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa a titolo di continuazione con altri reati oggetto di separata, irrevocabile condanna alla pena di tre anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa. 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990, il vizio di motivazione omessa e manifestamente illogica in ordine alla sua affermata pericolosità sociale, nonché il travisamento dei dati processuali. Le argomentazioni del Giudice (il trarre dall'attività illecita fonte di sostentamento) sono illogiche e comportano un'applicazione automatica della misura di sicurezza non consentito dalla necessaria valutazione di pericolosità del soggetto: un soggetto che si dedica allo spaccio di eroina senza lavorare e che viene condannato per tale reato è, automaticamente, un soggetto che viola le regole del vivere civile ma che non per questo è socialmente pericoloso.

Nel caso di specie manca l'accertamento di pericolosità sociale tanto più che si tratta di commercio di lieve entità. La sentenza inoltre non compara la propria condizione individuale (persona titolare di una regolare attività lavorativa, padre di famiglia, sposato con cittadina italiana) con l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.I'affermazione che il ricorrente sia titolare di una regolare attività lavorativa risulta apodittica ed autoreferenziale, non essendo stata in alcun modo documentata; 3.2.al ricorso è stato allegato l'estratto di riassunto di matrimonio dal quale risulta che l'imputato è coniugato con una cittadina italiana dal 27 febbraio 2020 ma questi non fornisce la prova della fisica esistenza di tale documento agli atti del fascicolo a disposizione del giudice; 3.3.quando si deduce, come nel caso di specie, l'omessa valutazione del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi oppure mediante la allegazione dell'atto travisato; 3.4.è necessario, al riguardo:

a) identificare l'atto processuale omesso o travisato;

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035; nello stesso senso, Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Rv. 280384 - 01; Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Rv. 270071 - 01); 3.5.il ricorrente non ha adempiuto a nessuno di questi oneri, non avendo fornito la prova della esistenza dell'estratto del riassunto di matrimonio nel fascicolo processuale, né argomentato sulla natura decisiva del dato da esso ricavabile in confronto alle ragioni della sua espulsione come positivamente indicate dal Giudice (peraltro tali elementi potranno ben essere sottoposti al magistrato di sorveglianza una volta divenuta irrevocabile la sentenza ai sensi dell'articolo 679 cod. proc. pen.); 3.6.i fatti oggetto di condanna sono stati consumati nell'arco di tempo che va dal mese di dicembre dell'anno 2017 al mese di marzo 2018 ed il Giudice spiega la decisione di espellere l'imputato con il fatto che dall'attività illecita aveva tratto sostentamento per se stesso; 3.7.si tratta di motivazione che, nel cogliere dalla incontestata premessa di fatto (la persistente attività di spaccio in costanza di mancanza di attività lavorativa) le conseguenze in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato (sotto il profilo del pericolo di recidiva), è tutt'altro che illogica ed è dunque insindacabile in questa sede; 3.8.occorre ribadire, al riguardo, che la mera illogicità della motivazione non vizia il provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione, rilevando a tal fine la sola illogicità manifesta; la natura manifesta costituisce un limite al sindacato della Corte di cassazione volto ad impedire la sovrapposizione del giudizio di quest'ultima a quello del giudice di merito; 3.9.ne consegue che, essendo la logica refrattaria ad una codificazione normativa, l'illogicità della motivazione, come vizio deducibile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr., altresì, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; cfr., altresì, Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105 - 01, secondo cui la motivazione è manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105 - 01); 3.10.alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore del