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Sentenza — n. 12532/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls plea bargain sentence due to lack of defendant's voluntary consent and procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12532/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a plea bargain sentence imposed on an administrator for misusing fuel. The defendant argued he never requested the plea deal or consented to it, claiming no hearing was held to verify his will. The court found the lower court's decision invalid because the record showed no evidence of the defendant's request or consent, rendering the plea bargain procedurally void.

Regesto Legislator

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Art. 447, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A plea bargain sentence is void if the defendant did not request the procedure or express consent, as the agreement must be voluntary and proven by the record.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Validity Voluntary Consent Requirement Judicial Sentence Annulment Defendant's Will Public Prosecutor Proposal Procedural Defect contratto di stazione di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 447, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1.1.Con unico motivo deduce vizi inerenti all'espressione della volontà ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSO LIVIO nato a CUNEO il 20/06/1963 avverso la sentenza del 20/09/2021 del GIP TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria difensiva dell'AVV. ILEANA MARMI, che ha concluso insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Livio Rosso ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/09/2021 del GIP del Tribunale di Cuneo che ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di due mesi e venti giorni di reclusione e 3.600,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 40, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504 del 1995, perché quale amministratore della società «Red Quality» aveva detenuto 579 litri di gasolio ad uso agricolo in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato (uso agricolo) destinandoli all'alimentazione dell'impianto di riscaldamento dell'alloggio assegnato a un lavoratore dipendente. 1.1.Con unico motivo deduce vizi inerenti all'espressione della volontà ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e deduce, al riguardo, di non aver mai formulato richiesta di patteggiamento, né personalmente, né tramite il difensore, aggiungendo che non era stata fissata alcuna udienza per verificare la volontarietà ó l'esistenza del consenso. 2.Con conclusioni scritte trasmesse per via telematica, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso ribadendo di non aver mai chiesto l'applicazione della pena o di aver prestato il consenso alla proposta di patteggiamento formulata dal PM. 3.11 ricorso è ammissibile e fondato. 4.0sserva il Collegio: 4.1.il ricorrente deduce questione, attinente all'espressione della propria volontà, espressamente consentita dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. quale caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze di "patteggiamento"; 4.2.dall'esame degli atti processuali (cui la Corte di cassazione può accedere in virtù della natura strettamente processuale della deduzione difensiva) risulta che, effettivamente, la sentenza impugnata è stata pronunciata dal GIP senza che il ricorrente avesse chiesto l'applicazione della pena o avesse aderito alla proposta del PM formulata ai sensi dell'art. 447, comma 3, cod. proc. pen.; 4.3.tantomeno risulta che, a fronte della proposta del pubblico ministero, il giudice abbia fissato un termine per l'espressione del consenso o del dissenso; benché la sentenza faccia riferimento (ancorché solo nel dispositivo) alla "concorde richiesta delle parti", di tale accordo non v'è traccia in atti, né la sentenza fornisce spiegazioni sulle modalità di formazione di tale accordo, tanto • più che è stata pronunciata "de plano" e nemmeno all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 447, commi 1 e 3, cod. proc. pen.; 4.4.1a sentenza impugnata, poiché ratifica un negozio processale inesistente irrimediabilmente viziato dalla mancanza della volontà della parte destinataria della sanzione applicata, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo perché provveda sulla richiesta del PM in conformità a quanto prevede l'art. 447, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Atti al Tribunale di Cuneo. Così deciso in Rom