Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12246/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12246/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12246/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 26/03/2021, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza resa in data 17/10/2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani - che aveva dichiarato Botta Giuseppe responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, rideterminava la pena in anni due mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Sentenza — n. 12246/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

Parole chiave

Generato dall'IA
adeguamento della pena alleggerimento della pena modificazione delle conclusioni riduzione della multa revisione della sentenza penale gravità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Con sentenza del 26/03/2021, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza resa in data 17/10/2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani - che aveva dichiarato Botta Giuseppe responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Botta Giuseppe, nato a Trani il 28/11/1968 avverso la sentenza del 26/03/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/03/2021, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza resa in data 17/10/2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani - che aveva dichiarato Botta Giuseppe responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, rideterminava la pena in anni due mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Botta Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen., lamentando che la Corte di appello, nel rideterminare la pena in accoglimento dell'appello proposto dall'imputato, aveva fissato una pena base in misura superiore a quella fissata dal primo giudice, così violando il divieto di reformatio in peius. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, riconosca a quest'ultimo una circostanza attenuante e, per l'effetto, gli infligga una pena inferiore a quella precedentemente irrogata, determinando la pena base in misura superiore a quella stabilita dal giudice di prime cure (cfr. Sez. 3, n. 24860 del 26/04/2021, Rv. 281428 - 01; Sez. 3, n. 3903 del 13/05/2014, dep. 2015, Rv. 263193 - 01; Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066 - 01); secondo il dictum delle Sezione Unite, infatti, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv.232066 - 01).

3. Nella specie, la Corte di appello, investita del solo appello dell'imputato, accoglieva il motivo riguardante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, applicate le stesse con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, rideterminava la pena finale in misura inferiore a quella irrogata dal Tribunale, partendo, però, da una pena base che, quanto alla pena detentiva fissava in misura superiore a quella stabilità in primo grado.

4. Trovano, dunque, applicazione i principi di diritto summenzionati con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che, in base al disposto dell'art. 620, lett. I) cod.proc.pen., va rideterminato in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione (partendo dalla pena base di anni tre e mesi quattro di reclusione ed applicata la diminuente per il rito) ed euro 4.000,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 4.000 di multa. Così deciso il 16/02/20