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Sentenza — n. 12005/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12005/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12005/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 06/10/2021, la Corte di appello di Cagliari, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 16283/2019 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, rigettava la domanda di riparazione della ingiusta detenzione proposta da Mascia Giuseppe. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Mascia Giuseppe, a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando motivi con i quali deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la motivazione dell'ordinanza impugnata violava il disposto dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. in quanto la Corte di appello non si era concentrata sul reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti ma aveva valutato, ai fini della sussistenza della colpa ostativa, la condotta di detenzione di ordigno esplosivo per cui era stata pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto; inoltre, non aveva chiarito, come richiesto nella sentenza di annullamento, se l'ordinanza cautelare che aveva applicato la misura degli arresti donniciliari era stata emessa anche in ordine al reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, risultando, anzi, il contrario sia dal provvedimento genetico del 13.07.2007 che dal provvedimento del 07.04.2008 di rigetto della revoca della misura cautelare; ancora, la Corte di appello non aveva chiarito se il Mascia in sede di interrogatorio di garanzia avesse ammesso le proprie responsabilità in ordine al reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, risultando, anzi, il contrario emergeva dalla lettura del relativo verbale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 12005/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 16283/2019 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, rigettava la domanda di riparazione della ingiusta detenzione proposta da Mascia Giuseppe. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Mascia Giuseppe, a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando motivi con i quali deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la motivazione dell'ordinanza impugnata violava il disposto dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. in quanto la Corte di appello non si era concentrata sul reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti ma aveva valutato, ai fini della sussistenza della colpa ostativa, la condotta di detenzione di ordigno esplosivo per cui era stata pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto; inoltre, non aveva chiarito, come richiesto nella sentenza di annullamento, se l'ordinanza cautelare che aveva applicato la misura degli arresti donniciliari era stata emessa anche in ordine al reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, risultando, anzi, il contrario sia dal provvedimento genetico del 13.07.2007 che dal provvedimento del 07.04.2008 di rigetto della revoca della misura cautelare; ancora, la Corte di appello non aveva chiarito se il Mascia in sede di interrogatorio di garanzia avesse ammesso le proprie responsabilità in ordine al reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, risultando, anzi, il contrario emergeva dalla lettura del relativo verbale.

Parole chiave

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indennità per detenzione responsabilità penale motivo della detenzione impunità ritardo ingiustificato dell'azione penale misura sostitutiva della detenzione
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mascia Giuseppe, nato a Cagliari il 17/05/1960 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Giuseppina Fodaroni che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 06/10/2021, la Corte di appello di Cagliari, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 16283/2019 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, rigettava la domanda di riparazione della ingiusta detenzione proposta da Mascia Giuseppe.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Mascia Giuseppe, a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando motivi con i quali deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la motivazione dell'ordinanza impugnata violava il disposto dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. in quanto la Corte di appello non si era concentrata sul reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti ma aveva valutato, ai fini della sussistenza della colpa ostativa, la condotta di detenzione di ordigno esplosivo per cui era stata pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto; inoltre, non aveva chiarito, come richiesto nella sentenza di annullamento, se l'ordinanza cautelare che aveva applicato la misura degli arresti donniciliari era stata emessa anche in ordine al reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, risultando, anzi, il contrario sia dal provvedimento genetico del 13.07.2007 che dal provvedimento del 07.04.2008 di rigetto della revoca della misura cautelare; ancora, la Corte di appello non aveva chiarito se il Mascia in sede di interrogatorio di garanzia avesse ammesso le proprie responsabilità in ordine al reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, risultando, anzi, il contrario emergeva dalla lettura del relativo verbale.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di annullamento per vizio di motivazione, la Cassazione risolve una questione di diritto quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione, onde il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Rv. 259811;

Sez. 5, n.7567 del 24/09/2012, dep.15/02/2013, Rv.254830; Sez.1, n.26274 del 06/05/2004, Rv.228913).3. L'ordinanza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte con sentenza n. 16238/19, con la quale era stato rilevato che i giudici della riparazione correttamente avevano limitato l'ambito di valutazione alla condotta afferente alla detenzione delle piantine di stupefacente, in considerazione di quanto ritenuto accertato dal giudice di merito in ordine alla non riconducibilità al Mascia dell'esplosivo e della vincolatività in tali termini della relativa pronuncia di merito; era stata, poi, censurata la pronuncia della Corte territoriale con esclusivo riferimento a passaggi motivazionali non chiari ed incompleti, afferenti a comportamenti ostativi correlati alla diversa fattispecie ex art. 73 DPR 309/1990 (l'esistenza o meno del titolo cautelare anche per l'addebito ex art. 73 DPR 309/1990; mancata specificazione della correlata vicenda cautelare anche nei successivi sviluppi; ritenuta ammissione di responsabilità da parte del Mascia per tale addebito mentre, in sede di interrogatorio, il medesimo aveva giustificato il possesso delle piantine, in quanto destinate a suo consumo personale).

Il giudice di rinvio non ha adempiuto l'obbligo della motivazione impostogli dalla sentenza di annullamento. La Corte territoriale, pur avendo compiutamente ricostruito la vicenda processuale relativa all'addebito ex art. 73 DPR 309/1990 ed accertata la riferibilità anche a tale reato del titolo cautelare, ha sostanzialmente riprodotto, quanto alla concreta individuazione di una condotta gravemente colposa posta in essere dal ricorrente, lo schema motivazionale e gli stessi argomenti, nei quali esso si articolava, già ritenuti carenti ed inadeguati con la decisione di annullamento di questa Corte, senza valutare, in particolare, le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio; ha, inoltre, esteso, la sua valutazione anche a condotte ostative riferite all'addebito avente ad oggetto la detenzione di esplosivi, la cui rilevanza era stata esclusa nella sentenza di annullamento. 4.Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto va, dunque, accolto, disponendosi l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Cagliari che provvederà ad un nuovo esame, colmando, secondo le suesposte argomentazioni, le lacune motivazionali rilevate da questa Corte con la sentenza n.16238/2019.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari