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Sentenza — n. 12001/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against plea deal due to omitted foreigner expulsion safety measure assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12001/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore generale appealed a plea bargain sentence, arguing the lower court failed to assess the mandatory expulsion safety measure under Article 86 of D.P.R. 309/1990. The defense requested dismissal, but the Court found the omission of an explicit assessment on social danger legally fatal. Consequently, the Court annulled the sentence regarding this measure and remanded the case for a new evaluation of the defendant's social danger.

Regesto Legislator

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Art. 86 d.P.R. 309/1990; In plea bargain proceedings, the court must explicitly assess social danger for foreigner expulsion safety measures, and omission requires annulment and remand for new evaluation.

Parole chiave

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foreigner expulsion safety measure plea bargain procedure social danger assessment DPR 309/1990 Article 86 annulment and remand espulsione giudiziaria sanzione penale allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 86 d.P.R. 309/1990
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 86 d.P.R.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va, preliminarmente, rilevato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art.
Art. 606 cod. proc. pen.
103, è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez.
Art. 110 cod.pen.
Art. 496 cod.pen.
artt. 110 cod.pen
Con sentenza del 12/04/2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona ha applicato a Bradedimme Mohamed la pena concordata di anni tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 5 d.P.R.
art. 606 cod. proc. pen
103, è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez.
art. 235 cod. pen
268303, e Sez.6, n.21384 del 21/05/2010, Rv.247344 - 01, in motivazione), pur essendo la misura subordinata al riconoscimento della pericolosità sociale del condannato, impone, a differenza della fattispecie di cui all'art. 235 cod.
art. 86 d.P.R. 309/90
Orbene, nella specie, risulta omessa ogni statuizione circa l'espulsione e tale omissione comporta, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata sul punto con rinvio al Tribunale di Brescia affinché proceda all'esame della pericolosità sociale dell'imputato ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/90.
art. 86 d.P.R. n. 309/1990
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 con rinvio al Tribunale di Cremona per nuovo giudizio sul punto.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n.21368 del 26/09/2019
pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez. U, n.21368 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, Rv.279348 - 01).
Sez. 2, n. 39359 del 20/7/2016
309/90 (cfr Sez. 2, n. 39359 del 20/7/2016, Rv.
Sez.6, n.21384 del 21/05/2010
268303, e Sez.6, n.21384 del 21/05/2010, Rv.247344 - 01, in motivazione), pur essendo la misura subordinata al riconoscimento della pericolosità sociale del condannato, impone, a differenza della fattispecie di cui all'art.
Sez. 4, n. 13599 del 26/2/2019
pen., che la valutazione in ordine alla pericolosità sociale debba essere comunque espressa, anche nell'ipotesi che la stessa sia negativa, con conseguente mancata applicazione della misura (cfr Sez. 4, n. 13599 del 26/2/2019, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nei confronti Badredimme Mohamed, nato in Marocco il 13/04/1974 avverso la sentenza del 12/04/2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria difensiva dell'avv. Sonia Tiberi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/04/2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona ha applicato a Bradedimme Mohamed la pena concordata di anni tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990 e 496 cod.pen.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 86 d.P.R. 309\90 in relazione alla omessa valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Chiede, quindi, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria nella quale ha concluso per il rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va, preliminarmente, rilevato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez. U, n.21368 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, Rv.279348 - 01).

2. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto. Va ricordato che: l'art. 86 d.P.R. 309\90 dispone che lo straniero, condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 del medesimo d.P.R., deve essere espulso dallo Stato, a pena espiata, e che lo stesso provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal d.P.R. 309\90; la speciale configurazione obbligatoria dell'applicazione dell'espulsione a norma dell'art. 86 del d.P.R. 309/90 (cfr Sez. 2, n. 39359 del 20/7/2016, Rv. 268303, e Sez.6, n.21384 del 21/05/2010, Rv.247344 - 01, in motivazione), pur essendo la misura subordinata al riconoscimento della pericolosità sociale del condannato, impone, a differenza della fattispecie di cui all'art. 235 cod. pen., che la valutazione in ordine alla pericolosità sociale debba essere comunque espressa, anche nell'ipotesi che la stessa sia negativa, con conseguente mancata applicazione della misura (cfr Sez. 4, n. 13599 del 26/2/2019, Rv. 276255-01).

3. Orbene, nella specie, risulta omessa ogni statuizione circa l'espulsione e tale omissione comporta, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata sul punto con rinvio al Tribunale di Brescia affinché proceda all'esame della pericolosità sociale dell'imputato ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/90.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 con rinvio al Tribunale di Cremona per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere estensore Il