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Sentenza — n. 11636/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11636/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11636/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza, deln/10/20241, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ott; C.Lteetow C.,L14)14, annullava l'ordinanzavemessa dal locale Giudice per le indagini preliminari il 18/8/2021, quanto a Maurizio Sanfilippo, limitatamente al capo 96) della rubrica (concorso in omicidio), confermandola invece quanto al delitto di ricettazione aggravata di cui al capo 88).

Regesto Legislator

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art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11636/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Di seguito, e muovendo dalla ricezione di somme anche da parte di Maurizio Sanfilippo, il Tribunale ha riconosciuto in suo capo il dolo eventuale, sul presupposto che lo stesso si era ben rappresentato la possibilità che tali denari fossero "il provento dei delitti commessi dalla famiglia mafiosa cui egli apparteneva". Un profilo soggettivo che, peraltro, è stato ripetutamente ritenuto compatibile con il delitto di ricettazione per il detenuto in carcere, come da giurisprudenza richiamata nell'ordinanza.

Parole chiave

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partecipazione al reato indennizzo per carcerazione preventiva azione penale motivo della detenzione spese di detenzione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 273 cod. proc. pen
Così riportata la motivazione del provvedimento quanto al capo 88), il Collegio ne rileva evidente l'insufficienza a riscontrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sanfilippo Maurizio, nato a Mazzarino (CI) il 5/9/1965 avverso l'ordinanza de1118/10/2021 del Tribunale del riesame di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le repliche del difensore del ricorrente, Avv. Agata Maria Maira, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, deln/10/20241, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ott; C.Lteetow C.,L14)14, annullava l'ordinanzavemessa dal locale Giudice per le indagini preliminari il 18/8/2021, quanto a Maurizio Sanfilippo, limitatamente al capo 96) della rubrica (concorso in omicidio), confermandola invece quanto al delitto di ricettazione aggravata di cui al capo 88).

2. Propone ricorso per cassazione il Sanfilippo, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge, il travisamento della prova e l'omessa valutazione degli elementi rappresentati. Il Tribunale avrebbe riconosciuto il profilo psicologico della ricettazione nei termini del dolo eventuale, senza individuare, tuttavia, neppure un elemento di fatto a sostegno di tale conclusione; la mancanza di motivazione, peraltro, risulterebbe ancor più censurabile in ragione:

a) dello stato di detenzione in carcere che il Sanfilippo sta patendo da oltre 30 anni;

b) della propria estraneità ai fatti estorsivi - e di partecipazione ad associazione di stampo mafioso - contestati ad alcuni suoi giovani parenti;

c) dell'estinzione della "propria" famiglia mafiosa sin dal 1991;

d) dell'irrilevanza della conversazione richiamata con il provvedimento, nella quale Rosangela Farchica e Beatrice Medicea non avevano mai citato il ricorrente;

e) dei redditi percepiti da Marcello Sanfilippo (fratello) e dalla moglie, pari a 70.000 euro annui, che - conosciuti dal ricorrente - escluderebbero ogni dubbio circa la provenienza della modesta somma (1.330,00 euro) contestata al capo 88).

3. Con requisitoria scritta dell'8/1/2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. Il difensore ha depositato conclusioni scritte e memoria di replica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato; il Tribunale del riesame, infatti, ha confermato l'ordinanza impugnata - quanto al capo 88) contestato al Sanfilippo con motivazione carente e non adeguata.

4. Il Collegio di merito, in particolare, ha valorizzato un unico elemento, ossia una conversazione tra Rosangela Farchica (cognata del ricorrente, in quanto moglie del fratello Marcello) e Beatrice Medicea (moglie di Salvatore Sanfilippo, detenuto da decenni, e madre di Giuseppe e Calogero Sanfilippo, anch'essi detenuti), nella quale si discuteva di versamenti di denaro effettuati a parenti ristretti in carcere; in questa conversazione, la Medicea aveva anche espresso preoccupazione circa la possibilità che le autorità potessero intuire la provenienza illecita delle somme, che, peraltro, emergeva chiaramente dall'ulteriore tenore dell'intercettazione.

5. Di seguito, e muovendo dalla ricezione di somme anche da parte di Maurizio Sanfilippo, il Tribunale ha riconosciuto in suo capo il dolo eventuale, sul presupposto che lo stesso si era ben rappresentato la possibilità che tali denari fossero "il provento dei delitti commessi dalla famiglia mafiosa cui egli apparteneva". Un profilo soggettivo che, peraltro, è stato ripetutamente ritenuto compatibile con il delitto di ricettazione per il detenuto in carcere, come da giurisprudenza richiamata nell'ordinanza.

6. Così riportata la motivazione del provvedimento quanto al capo 88), il Collegio ne rileva evidente l'insufficienza a riscontrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. 6.1. Quanto al profilo oggettivo del reato, basti osservare che il nome del ricorrente non compare tra quelli citati nella conversazione tra la Farchica e la Medicea (che menzionano solo Andrea Sanfilippo, Salvatore Sanfilippo e Calogero Sanfilippo) e nulla si indica quanto alla somma che lo stesso avrebbe ricevuto. 6.2. In punto elemento psicologico, poi, il Tribunale ipotizza il dolo eventuale della ricettazione, sul presupposto - privo di qualunque specificazione o riferimento ad elementi investigativi in atti - che il ricorrente, "ben rappresentandosi la possibilità che il denaro a lui versato fosse il provento dei delitti commessi dalla famiglia mafiosa cui egli apparteneva, ugualmente lo riceveva".

7. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma,