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Sentenza — n. 11616/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drug possession and recidivism, rejecting arguments regarding quantity and prescription periods.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11616/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Camillo Scandurra's appeal against the Second Instance Court's reduction of his drug possession sentence. Scandurra argued that the marijuana quantity was miscounted, his recidivism was improperly applied, and the conviction lacked motivation regarding personal use. The court dismissed these claims by citing evidence of packaging materials and a larger quantity found in a third party's home, which proved the substance was for trafficking rather than personal use.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 157 c.p.: The Court of Cassation rejects appeals based on factual disputes regarding drug quantity or recidivism classification when the lower court's reasoning is grounded in objective trial evidence and does not violate the principle of legality.

Parole chiave

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drug possession quantity recidivism classification prescription period defense trafficking evidence Cassation appeal dismissal recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per stupefacenti scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con sentenza del 10/6/2021, la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 6/11/2014 dal locale Tribunale, rideterminava nei termini del dispositivo la pena inflitta a Camillo Scandurra con riguardo al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 157 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi
Nessuna incidenza, quindi, sul calcolo della prescrizione (per tutte, Sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv.
Sez. 6, n. 20275 del 7/5/2013, M.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scandurra Camillo, nato a Catania 1'8/12/1978 avverso la sentenza del 10/6/2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/6/2021, la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 6/11/2014 dal locale Tribunale, rideterminava nei termini del dispositivo la pena inflitta a Camillo Scandurra con riguardo al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello non avrebbe preso in considerazione le doglianze esposte nel gravame, in forza delle quali le dosi di marijuana in possesso dello Scandurra non sarebbero state 65, ma soltanto 5, come da calcoli contenuti nella relazione tecnica in atti; non sussisterebbe, dunque, alcuna tipicità del fatto contestato; - la stessa censura è mossa quanto alla recidiva, che sarebbe stata riconosciuta pur se esclusa dal bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche; il reato, quindi, sarebbe estinto per prescrizione dall'agosto 2019.

In ogni caso, peraltro, si tratterebbe di recidiva semplice, a differenza di quanto contestato, dal che, eventualmente, la prescrizione del reato fin dal febbraio 2021; - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di merito avrebbe confermato la condanna senza valutare le censure in punto di responsabilità, che avrebbero dimostrato la destinazione dello stupefacente ad uso personale.

3. Con requisitoria scritta del 15/1/2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L'impugnazione risulta infondata.

5. La doglianza, infatti, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che lo Sandurra era stato visto uscire dall'abitazione di tale Roberto Tomaselli e, perquisito, era stato trovato in possesso di un quantitativo di marijuana pari a 65 dosi medie singole; la stessa sostanza - nella misura di 2 grammi - era stata trovata anche in casa del Tomaselli. Estesa la perquisizione all'abitazione del ricorrente, era stato quindi rinvenuto materiale per il confezionamento e per la pesatura dello stupefacente.

6. In forza di questi elementi oggettivi, i Giudici di merito hanno quindi affermato la colpevolezza dell'imputato, riscontrando la disponibilità di un quantitativo di sostanza ben superiore all'uso personale, oltre che di materiale strumentale all'attività di cessione. Una conclusione adeguata e rigorosa, che, peraltro, non può esser posta in discussione dall'argomento - di puro merito - che sostiene il primo motivo di ricorso, incentrato sul quantitativo (ritenuto) effettivo di sostanza. Questa parte della motivazione, peraltro, consente di superare anche la censura contenuta nel terzo motivo, i cui profili di responsabilità sono stati all'evidenza disattesi.

7. Con riguardo, infine, all'eccezione di prescrizione del reato, questa risulta ancora infondata.7.1. In primo luogo, non può concordarsi con il ricorrente laddove afferma che la recidiva sarebbe stata esclusa perché ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; proprio la formulazione di tale giudizio, infatti, conferma che l'aggravante soggettiva è stata invece riconosciuta, anche se i suoi effetti sanzionatori sono stati vanificati nel bilanciamento. Nessuna incidenza, quindi, sul calcolo della prescrizione (per tutte, Sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059). 7.2.

Ancora, il motivo non può essere accolto neppure nella parte in cui contesta la natura della recidiva riconosciuta (con effetti sulla prescrizione), che avrebbe dovuto esser qualificata solo come semplice; la questione, infatti, non è stata proposta in sede di appello e, dunque, non può costituire motivo di impugnazione - per la prima volta - davanti alla Corte di legittimità (si veda Sez. 6, n. 20275 del 7/5/2013, M., Rv. 257010, per la quale l'erronea valutazione in fatto della sussistenza di una determinata tipologia di recidiva, ritualmente contestata, non viola il principio di legalità della pena, sicché la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione).

8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'11 fe