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Sentenza — n. 11331/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11331/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11331/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da De Gioia Salvatore, nato a Putignano il 23/12/1998 avverso la sentenza del 29/09/2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento senza rinvio con restituzione degli atti all'Ufficio Gip del Tribunale di Bari RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 29 settembre 2021, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato a Salvatore De Gioia la pena, riconosciute le attenuanti generiche e concessa la sospensione condizionale, di anni uno mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309 del 1990; Sentenza — n. 11331/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò posto, in specie (data la natura della questione, questa Corte di legittimità ha potuto accedere al fascicolo d'ufficio) il ricorrente aveva in effetti richiesto l'applicazione della pena finale di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 1400 di multa (determinando la pena base, quanto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni tre di reclusione ed euro tremila di multa, con le successive diminuzioni giustificate dal riconoscimento delle attenuanti generiche e quindi dalla scelta del rito), con la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. 4.2.1.

Parole chiave

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modifica della sentenza errore nella commisurazione della pena sanzione sostitutiva procedura di revisione penale alleggerimento della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 29 settembre 2021, pronunciata a norma dell'art. 444 cod.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
pen., all'uopo richiedendo l'applicazione concordata della pena, sospesa, di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 1400 (o 1600) di multa, con riqualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
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Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da De Gioia Salvatore, nato a Putignano il 23/12/1998 avverso la sentenza del 29/09/2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento senza rinvio con restituzione degli atti all'Ufficio Gip del Tribunale di Bari RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 29 settembre 2021, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato a Salvatore De Gioia la pena, riconosciute le attenuanti generiche e concessa la sospensione condizionale, di anni uno mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico articolato motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, invocando violazione di legge, inosservanza delle norme processuali e vizio motivazionale, il ricorrente — allegando di avere altresì ricevuto il parere favorevole del Pubblico ministero - ha dato conto di avere a suo tempo formulato istanza a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., all'uopo richiedendo l'applicazione concordata della pena, sospesa, di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 1400 (o 1600) di multa, con riqualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

Al contrario, il Giudice per le indagini preliminari aveva dato atto che la richiesta era stata presentata in udienza, allorché in detta occasione il difensore si era invece solamente riportato all'istanza già depositata, assente l'imputato, altresì richiedendo la revoca della misura cautelare disposta. Oltre a ciò, la sentenza impugnata aveva fatto riferimento ad una richiesta formulata da tale Alessandro Citarella e alla pena, colà indicata, di anni uno mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa. Il ricorrente ha così dedotto che era stata in tal modo applicata diversa pena, rispetto a quanto concordato dalle parti, senza alcuna motivazione al riguardo.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento senza rinvio, con restituzione degli atti all'Ufficio Gip del Tribunale di Bari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato. 4.1. In relazione al motivo di censura proposto, vero è anzitutto che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Locca, Rv. 276038). 4.1.1.

Allo stesso tempo, quanto ai poteri del giudice, in generale nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e, ad es., subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo rimasto del tutto estraneo alla pattuizione (Sez. 3, n. 57593 del 25/10/2018, Cannizzaro, Rv. 274706; Sez. 4, n. 31441 del 09/07/2013, Sanzone, Rv. 256073). 4.2.

Ciò posto, in specie (data la natura della questione, questa Corte di legittimità ha potuto accedere al fascicolo d'ufficio) il ricorrente aveva in effetti richiesto l'applicazione della pena finale di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 1400 di multa (determinando la pena base, quanto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni tre di reclusione ed euro tremila di multa, con le successive diminuzioni giustificate dal riconoscimento delle attenuanti generiche e quindi dalla scelta del rito), con la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. 4.2.1.

A fronte di ciò, e del consenso espresso in calce all'istanza da parte del Pubblico ministero, il Tribunale, altresì riferendosi anche a tale Alessandro Citarella, persona del tutto estranea alla vicenda, aveva sì riqualificato il fatto a norma dell'art. 73, comma 5 cit., altresì riconoscendo le attenuanti generiche e quindi la diminuzione per il rito. Ma, in tale contesto, è stata applicata una pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa, con la concessione della sospensione condizionale e revocando le misure cautelari. 4.2.2.

In definitiva, pertanto, appare del tutto probabile che sia intervenuto un "incidente" informatico, con la fortuita trasposizione di dati concernenti altro sconosciuto procedimento. Ciò non toglie che, all'esito, sia stato comunque assunto, in ogni caso senza alcuna motivazione, un provvedimento giudiziale palesemente disallineato rispetto a quanto espressamente concordato tra la difesa e la pubblica accusa.

5. Non può quindi che procedersi nel senso richiesto anche dal Procuratore generale, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari (Ufficio GIP).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari (Ufficio GIP). Così deciso in Roma i