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Sentenza — n. 11330/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11330/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11330/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 14 agosto 2021 il Tribunale di Cagliari ha rigettato l'appello proposto dalla società L'Orizzonte di Antonella Usula e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza in data 10 luglio 2021 del GIP del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto il 7 dicembre 2020 ed eseguito il 21 aprile 2021.

Regesto Legislator

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art. 240-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11330/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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azione di convalida del sequestro sequestro cautelare revoca del sequestro pignoramento provvisorio sequestro investigativo confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 240-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Società L'Orizzonte di Antonella Usula e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., avverso l'ordinanza in data 14/08/2021 del Tribunale di Cagliari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14 agosto 2021 il Tribunale di Cagliari ha rigettato l'appello proposto dalla società L'Orizzonte di Antonella Usula e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza in data 10 luglio 2021 del GIP del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto il 7 dicembre 2020 ed eseguito il 21 aprile 2021.

2. La ricorrente presenta tre censure. Con la prima eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'intestazione fittizia di beni. Con la seconda denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla confisca e alla mancata considerazione dell'intervallo temporale esistente tra i fatti contestati e il reato spia. Con la terza deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla sproporzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato, perché la motivazione del Tribunale del riesame è esaustiva in ordine alla ricorrenza dei presupposti del sequestro preventivo delle partecipazioni sociali, dell'azienda, dell'immobile, dei beni mobili registrati e delle somme giacenti sui conti correnti della società, funzionale alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. in rapporto ai reati di cui agli art. 73, comma 1, 74, comma 2 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 ascritti ad Angelo Biasoli. Non sono oggetto di contestazione gli elementi di reità a carico del Biasoli, ma solo la correlazione di questi con l'attività della società, dal momento che la ricorrente sostiene di aver lavorato in Germania dal 1990 ai primi mesi del 2011, di aver costituito la società nel 2011 con i risparmi leciti accumulati in tanti anni, e di aver iniziato la convivenza con Biasoli solo nel 2012.

I Giudici della cautela hanno invece ricostruito che la società era stata costituita presso il notaio il 15 gennaio 2011, giorno in cui il Biasoli aveva usufruito di un permesso premio per recarsi a Villacidro dove era stato stipulato l'atto; la documentazione prodotta era inidonea a giustificare la patrimonializzazione della società, posto che il reddito percepito dalla donna in Germania era appena sufficiente a garantire le minime esigenze di vita quotidiana, tanto da aver fatto ricorso anche difornne di assistenza; in ogni caso non era stato possibile verificare il pagamento, che era avvenuto fuori e prima dell'atto; la convivenza con il Biasoli era iniziata il 21 febbraio 2012, dopo venti giorni dall'uscita dal carcere; non era stata documentata la provvista necessaria all'acquisto della prima Mercedes che la donna aveva sostenuto di aver venduto per acquistare quella sequestrata.

Si tratta di indizi gravi e conducenti univocamente verso la tesi propugnata dall'Accusa secondo cui la società è stata costituita e i beni acquisiti, grazie ai proventi dell'attività illecita del Biasoli. La difesa sostiene che i Giudici hanno indebitamente applicato la presunzione d'intestazione fittizia dell'art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011 e citano in loro favore il precedente della Sez. 2, n. 15829 del 25 febbraio 2014. In realtà, Lyt" proprio tale sentenza dimostra l'erroneità dell'assunto difensivo. Infatti, i Giudici non hanno giustificato il sequestro sulla base della presunzione derivante dai rapporti interpersonali, ma hanno esaminato una serie di rilevanti e gravi indizi a carico della ricorrente pervenendo così a una motivata conferma del sequestro per sproporzione come richiesto dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 9 febbraio 2022 Il Consigl