Cassation court annuls lower court order for invalidating arrest due to improper review of police legitimacy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a lower court order that invalidated an arrest for illegal drug possession. The lower court erred by conflating the arrest's legitimacy with the applicability of coercive measures, relying on post-arrest interrogation statements and defense documents. The Supreme Court held that the arrest judge must evaluate police conduct ex ante based on the situation at the time of the arrest, excluding subsequent evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 386, comma 3 cod.proc.pen.; Art. 390, comma 1 cod.proc.pen.: The judge validating an arrest must assess the legitimacy of police action based on the ex ante situation of flagrancy, excluding subsequent evidence and merits reserved for the trial phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Calabrese Pasqu ale, nato a Vico Equense il 10/10/1976 avverso l'ordina nza del 20/08/2021 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/08/2021, il Tribunale di Torre Annunziata non convalidava l'arresto di Calabrese Pasquale per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce che il Tribunale erroneamente non aveva convalidato l'arresto, confondendo il giudizio relativo alla legittimità dell'arresto con quello relativo alla applicabilità o meno della misura cautelare; il Tribunale aveva valutato illegittimo l'arresto alla luce delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio, mentre il controllo sulla legittimità dell'operato della P.G. andava effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza ed avuto riguardo alla posizione in cui si era provveduto senza tener conto di elementi emersi successivamente; nella specie, l'arresto era stato legittimamente effettuato in considerazione della qualità e quantità della sostanza stupefacente (gr. 15,9 di cocaina), delle modalità della condotta (occultamento dello stupefacente sotto il tappetino posteriore della vettura) e del comportamento tenuto nell'immediatezza dal prevenuto (tentativo di sottrarsi al controllo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3 cod.proc.pen. art. 390, comma 1, cod.proc.pen., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare ne' la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), ne' l'apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez.6, n.8341 del 12/02/2015, Rv.262502;Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230; n. 5048 del 2013 Rv. 254240, n 36215 del 2013 Rv. 256129, Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022;
Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Rv. 248479, Rv. 243072; Sez. 6, n. 21984 del 21/04/2008, P.M. in proc. Guidi, Rv. 240369). Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza, dunque, deve operare con giudizio ex ante, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez.6, n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930 - 01; Sez.3,n.37861 del 17/06/2014, Rv.260084 - 01;
Sez.3, n.35962 del 07/07/2010, Rv.248479 - 01).
3. A tale regula luris non si è uniformata l'ordinanza impugnata, nella cui motivazione il Tribunale di Torre Annunziata, anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura pre-cautelare, si è spinto a compiere una più pregnante valutazione di merito, valorizzando circostanze ultronee rispetto a quelle presenti al momento dell'arresto, quali, il mancato rinvenimento di strumenti per il taglio ed il confezionamento, le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio e la documentazione prodotta dalla difesa nel corso dell'udienza di convalida.
4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa della Polizia giudiziaria della quale va comunque riconosciuta la legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 26/