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Sentenza — n. 11320/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded claim of ne bis in idem regarding demolition order scope.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11320/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the applicant's argument. The applicant claimed the demolition order was null because it improperly extended to new structures not covered by the original criminal judgment, relying on vague witness testimony. The court rejected this, ruling that demolition orders legally encompass the entire building complex, including subsequent additions, to ensure full restitution of the premises.

Regesto Legislator

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Art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; Art. 616 cod. proc. pen.: The demolition order for an abusive structure applies to the entire building complex, including subsequent additions or modifications, to ensure complete restitution of the premises.

Parole chiave

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ne bis in idem demolition order abusive construction subsequent additions manifest unfoundedness procedural inadmissibility restitutio in integrum ordine di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La decisione, insindacabile quanto all'accertamento in fatto, è in linea con il consolidato principio di diritto, secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016
Sez. 3, n. 21797 del 27/04/2011
Sez. 3, n. 21797 del 27/04/2011, Rv.250389 - 01).
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Zarrella Giovanni, nato a Nocera Inferiore il 15/11/1970 avverso l'ordinanza del 02/08/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 02/08/2021, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione proposta nell'interesse di Zarrella Giovanni in relazione alla sentenza n. 764/2010 emessa in data 22/04/2010, irrevocabile il 24/06/2016.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Zarrella Giovanni, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce la nullità dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale con riferimento al principio del ne bis in idem. Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva esteso l'ordine di demolizione alle ulteriori opere presenti in loco ed oggetto di altro procedimento penale e di diverso sequestro disposto nell'ambito del predetto procedimento, perché ritenute prosecuzione dell'abuso originariamente accertato con la sentenza irrevocabile alla quale era conseguita l'ingiunzione a demolire impugnata; il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento sulle imprecise dichiarazioni del teste escusso che aveva riferito che le vecchie opere erano state inglobate nelle nuove, senza fornire alcuna circostanziata delucidazione sul punto; le nuove opere, in realtà, erano ubicate in area adiacente ma non collimante con quella ove erano state realizzate le opere oggetto dell'ingiunzione di demolizione, opere non più esistenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto.

2. Il Tribunale, con apprezzamento di fatto congruamente e logicamente motivato, ha evidenziato che le opere oggetto dell'ordine di demolizione erano state inglobate in una struttura in ferro, simile ad un capannone industriale, realizzata successivamente; ha ritenuto, pertanto, che l'intervento demolitorio non poteva che interessare l'intero manufatto, unitariamente considerato, ivi compreso il successivo intervento, in quanto intrinsecamente connesso al manufatto oggetto della sentenza irrevocabile, quale migliore utilizzazione dei volumi già interessati dalle originarie opere abusive.

La decisione, insindacabile quanto all'accertamento in fatto, è in linea con il consolidato principio di diritto, secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato che le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 09/02/2017, Rv.268831 - 01;

Sez. 3, n. 21797 del 27/04/2011, Rv.250389 - 01).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere