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Ordinanza — n. 11317/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns plea bargain sentencing rather than plea validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the sentencing phase of a plea bargain rather than the validity of the plea itself. The appellant argued for dismissal based on the absence of statutory grounds for acquittal, but the court held that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to issues regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, cassation appeals against sentencing judgments are inadmissible if they allege the absence of statutory grounds for acquittal, as such grounds fall outside the exhaustive list of permissible appeal grounds.

Parole chiave

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plea bargain cassation appeal inadmissibility sentencing phase grounds for acquittal Code of Criminal Procedure procedural costs pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Massimiliano Cardinale ricorre per la cassazione della sentenza ex art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso, presentato tramite il difensore di fiducia, è affidato a un unico motivo con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, l'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ritenersi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
art. 444 cod. proc. pen
Massimiliano Cardinale ricorre per la cassazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso, presentato tramite il difensore di fiducia, è affidato a un unico motivo con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ritenersi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue anche la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cardinale Massimiliano, nato a Bari il 17/04/1976 avverso la sentenza del 03/05/2021 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Massimiliano Cardinale ricorre per la cassazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Bari, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, e con la diminuente per il rito, ha applicato nei confronti del ricorrente la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa, ordinando la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, in relazione al reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish (art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

2. Il ricorso, presentato tramite il difensore di fiducia, è affidato a un unico motivo con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dai casi consentiti dalla legge.

4. Invero, l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dal motivo di ricorso.

5. Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ritenersi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue anche la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presi