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Sentenza — n. 11315/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11315/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the legal representative lacked a special power of attorney required for third-party interests. The appellant argued for tax jurisdiction priority and challenged the seizure's basis, but the Court found these arguments manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 325 cod. proc. pen.; Art. 100 cod. proc. pen.: A cassation appeal by a third party's legal representative is inadmissible without a special power of attorney, and appeals based on manifestly unfounded legal principles are rejected.

Parole chiave

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special power of attorney third party interest cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal legal representative authority sequestro fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. pen.
L'impugnazione - che deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., essendo stata proposta contro l'ordinanza del Tribunale con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro - è inammissibile, per mancanza di procura speciale.
Art. 100 cod. proc. pen.
E va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità o rigetto della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod.
Art. 182 cod. proc. civ.
pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, secondo comma, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020
art. 111 Cost
art. 325 cod. proc. pen
L'impugnazione - che deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., essendo stata proposta contro l'ordinanza del Tribunale con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro - è inammissibile, per mancanza di procura speciale.
art. 100 cod. proc. pen
E va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità o rigetto della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017
civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (ex plurimis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep.
Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017
Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Guerriero Ciro, nato ad Avellino il 14/09/1980, quale legale rappresentante di Fia Service s.r.l. avverso l'ordinanza del 24/07/2021 del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 luglio 2021, il Tribunale di Avellino ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 14 maggio 2021, con il quale era stato disposto, nei confronti della Fia Servizi s.r.l. ed in subordine nei confronti del rappresentante legale Guerriero Ciro, un sequestro preventivo per l'importo di euro 106.581,36, quale profitto conseguito per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000.2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame Guerriero Ciro ha proposto, nella sua qualità di legale rappresentante della Fia Servizi s.r.I., un'impugnazione qualificata come appello cautelare, con la quale, premessa la non univocità del contenuto della comunicazione di notizia di reato dell'Agenzia delle entrate, deduce:

1) la violazione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché vi sarebbe stata impugnazione, davanti alla giurisdizione tributaria, dell'atto di recupero" dal quale era nata la comunicazione di notizia di reato e sussisterebbe nell'ordinamento una pregiudizialità del giudizio tributario nei confronti del giudizio penale;

2) l'abnormità del provvedimento di sequestro, per motivazione apparente, perché la comunicazione di notizia di reato deriverebbe dal controllo della posizione fiscale della società accollante Tranceria 3T s.r.I., mentre il controllo avrebbe dovuto avere per oggetto la posizione della società accollata Fia Servizi s.r.I., dovendosi altrimenti ritenere violati lo Statuto del contribuente e l'art. 111 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione - che deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., essendo stata proposta contro l'ordinanza del Tribunale con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro - è inammissibile, per mancanza di procura speciale. Essa è stata infatti presentata da Guerriero Ciro non in proprio ma come legale rappresentante Fia Servizi s.r.I., soggetto terzo interessato. E va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità o rigetto della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (ex plurimis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Rv. 273505;

Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, Rv. 271722). Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, deve comunque rilevarsi che trattasi di un'impugnazione manifestamente infondata, perché riferita ad un inesistente principio di pregiudizialità del giudizio tributario rispetto al giudizio penale per reati tributari - certamente non previsto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dalla difesa - nonché alla pretesa efficacia liberatoria, in realtà insussitente, di un non meglio precisato accollo del debito da parte della società Tranceria 3T s.r.I., oggetto di indagine tributaria, che 2 A) escluderebbe la configurabilità di un valido accertamento del reato nei confronti dell'indagato.

2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consig