Sentenza — n. 11314/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 21.1.2019 la Corte di Appello di Ancona ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Fermo che ha condannato Azizi Bujar alla pena di quattro anni di reclusione e di C 20.000 di multa in quanto colpevole del reato di cui all'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di poco meno di 100 grammi di cocaina 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta l'illegalità della pena in quanto parametrata all'arco edittale dell'art. 73 primo comma antecedente alla pronuncia della Corte Costituzionale dell'8.3.2019 n. 40, per effetto della quale il minimo edittale deve ritenersi di sei anni di reclusione in luogo degli otto anni ivi fissati
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 c.p; Sentenza — n. 11314/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve ritenersi fondato. Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 23.1.2019 n. 40, pubblicata sulla G.U. del 13.3.2019, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, la pena determinata con riferimento al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti deve ritenersi illegale atteso che la sua quantificazione è stata effettuata attraverso un procedimento di commisurazione basato sui limiti edittali dell'art. 73 in vigore al momento del fatto, ma attualmente non più tali.
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la seguente SENTENZA 2 5 MAR 2022 sul ricorso proposto da AZIZI BUJAR, nato in Albania il 15.9.1984 avverso la sentenza in data 21.1.2019 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21.1.2019 la Corte di Appello di Ancona ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Fermo che ha condannato Azizi Bujar alla pena di quattro anni di reclusione e di C 20.000 di multa in quanto colpevole del reato di cui all'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di poco meno di 100 grammi di cocaina 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta l'illegalità della pena in quanto parametrata all'arco edittale dell'art. 73 primo comma antecedente alla pronuncia della Corte Costituzionale dell'8.3.2019 n. 40, per effetto della quale il minimo edittale deve ritenersi di sei anni di reclusione in luogo degli otto anni ivi fissati
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi fondato. Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 23.1.2019 n. 40, pubblicata sulla G.U. del 13.3.2019, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, la pena determinata con riferimento al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti deve ritenersi illegale atteso che la sua quantificazione è stata effettuata attraverso un procedimento di commisurazione basato sui limiti edittali dell'art. 73 in vigore al momento del fatto, ma attualmente non più tali.
Deve infatti escludersi che possa essere conservato, in quanto illegittimo sotto il profilo del principio costituzionale di proporzionalità della pena rispetto all'offesa, il trattamento punitivo determinato in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, e ciò anche nell'ipotesi in cui lo stesso risulti contenuto nell'ambito del vigente arco edittale, considerate le inevitabili ricadute nella sua graduazione stanti i diversi margini tra il minimo ed il massimo rispetto ai quali è stata calcolata.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata sul punto, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia che dovrà provvedere nell'esercizio del suo potere discrezionale alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio. Tale essendo l'unico motivo di doglianza, deve rilevarsi che, per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio di parziale annullamento disposto da questa Corte, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 c.p.p., resta ferma l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute (Sez.
U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto Così deciso 1