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Sentenza — n. 11094/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as cassation review of precautionary measures cannot re-evaluate facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11094/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica appealed a Palermo court's order granting bail to Giuseppa Vitale, arguing the lower court failed to explain why specific intercepted conversations and drug possession did not constitute sufficient indicia of crime. The court rejected the appeal, ruling that cassation proceedings regarding precautionary measures are strictly limited to reviewing the legality of the decision rather than re-examining the factual merits. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the lower court's reasoning was logical and did not require a new factual evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The cassation appeal in matters of personal precautionary measures must be limited to the review of the decision's legality and cannot extend to a re-evaluation of the factual merits.

Parole chiave

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precautionary measures cassation inadmissibility lack of indicia bail appeal drug trafficking intercepted conversations legal review limits imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli
Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja
Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv.
Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini
anche Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv.
Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: VITALE GIUSEPPA nato a PARTINICO il 25/02/1972 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; lette/sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA udito il difensore ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 C '\ 2 8 MAR 2022

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 23 luglio 2021 ha accolto il riesame proposto nell'interesse di Giuseppa Vitale avverso l'ordinanza pronunciata nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Palermo il 24 giugno 2021, ordinanza che annullava disponendo l'immediata scarcerazione dell'indagata se non detenuta per altra causa.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo, con un primo motivo di ricorso, la carenza di motivazione, rappresentando che il Tribunale, pur ritenendo l'assenza di gravi elementi indiziari a carico dell'indagata per la detenzione finalizzata alla cessione a terzi di stupefacenti in concorso con la nipote ed il compagno di costei, non avrebbe spiegato per quali ragioni tali elementi indiziari non sarebbero rinvenibili nella detenzione di stupefacente in forma definita "mono-soggettiva" sulla base del fatto che l'indagata avrebbe affermato, in una conversazione captata, di disporre di sostanza stupefacente acquistata dalla Calabria e che la stessa conosceva specifici dettagli riguardanti il traffico di stupefacenti e dispensava consigli e pareri al nipote.

Aggiunge, poi, che il coinvolgimento nei traffici illeciti era dimostrato, in particolare, dal sequestro di oltre 1 kg di cocaina presso la sua abitazione al momento dell'esecuzione della misura cautelare. Il Tribunale, inoltre, avrebbe sostanzialmente ritenuto la mancanza di correlazione tra i fatti accertati e l'imputazione provvisoria senza considerare la fluidità di quest'ultima, che gli avrebbe consentito di effettuare una diversa qualificazione della condotta.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, evidenzia una serie di elementi astrattamente indicativi della violazione delle norme oggetto di provvisoria incolpazione, escludendo però la sussistenza della gravità indiziaria ed, a tale proposito, analizza nel dettaglio le singole argomentazioni sviluppate dai giudici del riesame.

4. Con un terzo motivo di ricorso deduce l'illogicità della motivazione laddove prende in considerazione il contenuto delle conversazioni registrate riconducendo poi gli apprezzamenti dell'indagata nell'ambito delle mere vanterie criminali. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va preliminarmente ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v.

Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro,Rv. 241997). Con specifico riferimento al ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, in merito alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si è inoltre osservato che alla Corte "spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie." (Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828.V. anche Sez. 4,n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv. 237012). In definitiva, come pure si è osservato, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti, consistenti nell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e nell'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976;

Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698 . V. anche Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4,n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460, cit.) Sono stati posti, dunque, limiti precisi entro i quali deve svolgersi il giudizio di legittimità, che non può sconfinare in un ulteriore valutazione del merito, anche quando, pur alla luce degli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", l'intero contesto motivazionale del provvedimento impugnato sia congruo e non venga intaccato dalle specifiche allegazioni del ricorrente.

3. Date tali premesse, si osserva che il Tribunale, nell'esaminare le emergenze indiziarie, ha sviluppato, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, un percorso argomentativo che non presenta le carenze motivazionali denunciate. Le considerazioni cui pervengono i giudici del riesame, infatti, tengono conto del contenuto delle conversazioni intercettate, che vengono analizzate in maniera puntuale e conseguentemente interpretate, pervenendo alla conclusione che riguardo all'indagata, la quale risultava essere a conoscenza delle attività svolte dagli altri soggetti che con lei interloquivano, non emergessero sufficienti indizi di reato, svolgendo sostanzialmente un ruolo passivo rispetto all'attività del nipote.

Il Tribunale non manca neppure di considerare l'affermazione dell'indagata, pure risultante dalle intercettazioni, secondo cui ella disponeva di sostanza stupefacente proveniente dalla Calabria, rilevando come tale affermazione fosse indicativa soltanto del fatto che la stessa fosse in possesso di un certo quantitativo di droga di tipo non specificato e che tale circostanza fosse del tutto sconnessa da quanto oggetto dell'incolpazione provvisoria. Allo stesso modo il Tribunale ritiene non rilevanti le affermazioni dell'indagata circa la sua pregressa esperienza nel campo degli stupefacenti, trattandosi, anche in questo caso, di attività riferite a soggetti terzi che non evidenziano un coinvolgimento della donna.

Parimenti, i giudici del riesame hanno ritenuto la mancanza di connessione tra il rinvenimento di sostanza stupefacente all'atto dell'esecuzione della misura ed i fatti oggetto di incolpazione risalenti al 2018. Il Tribunale ha, dunque, sostanzialmente escluso che le circostanze, valorizzate dal Pubblico Ministero come comunque indicative della sussistenza della gravità indiziaria (affermazioni riferite al possesso di stupefacenti e riferimenti al traffico di droga, unitamente al rinvenimento di stupefacente), fossero in qualche modo collegate con i fatti oggetto di provvisoria incolpazione, intesi come accadimenti reali, sicché non sarebbe stata in alcun modo possibile una diversa qualificazione giuridica da parte dei giudici del riesame delle condotte contestate all'indagata.

Neppure è possibile, sulla base dei condivisibili principi in precedenza ricordati, effettuare in questa sede un'autonoma valutazione delle circostanze fattuali già apprezzate in sede di riesame con argomenti che non presentano cedimenti logici o manifeste contraddizioni.

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

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