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Sentenza — n. 11088/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for irregular filing and lack of autosufficiency regarding interception evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11088/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to irregular procedural filing and insufficient substantive arguments. The appellant filed the appeal at the wrong tribunal and missed the ten-day deadline, while also failing to reproduce the specific authorization decree required to challenge the environmental interception's validity. Consequently, the appeal was rejected on both procedural grounds and for lacking the necessary evidence to support the claim of evidentiary invalidity.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 311 c.p.p.: A cassation appeal in precautionary matters must be filed at the competent court's registry within ten days; appeals filed elsewhere or late are inadmissible, and defenses must be autosufficient without requiring the reproduction of prior administrative documents.

Parole chiave

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irregular filing precautionary appeal environmental interception procedural deadline autosufficiency requirement registrazione clandestina di conversazioni prove acquisite tramite sorveglianza protezione delle comunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Aria deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod.
Art. 311, comma 2 c.p.p.
solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311 cod.
Art. 267 c.p.p.
1139, per violazione degli art. 267 e 271 cod.
Art. 271 c.p.p.
Art. 582, comma 2 c.p.p.
art. 311 cod. proc. pen
solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311 cod. proc. pen., il termine di presentazione del ricorso cautelare reale è quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art.
art. 582 cod. proc. pen
rappresenta un'autonoma disposizione il cui contenuto è solo in parte coincidente con la disposizione generale, in quanto riproduce solo il comma 1 dell'art. 582 cod. proc. pen., essendo significativo che il comma 3 dell'art.
art. 163 ter disp. att. cod. proc. pen
e neppure quello dell'art. 163 ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
art. 325 cod. proc. pen
In materia reale, è stato invece ribadito che, facendo riferimento l'art. 325 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167, ricorrente Bottari
sentenza n. 47374 del 22/06/2017, Rv. 270828, ricorrente Ferraro
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

SENTENZA sul ricorsò proposto da Aria Roberto, nato a Vicenza il 11-02-1972, avverso l'ordinanza del 06-10-2021 del Tribunale del Riesame di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 ottobre 2021, il Tribunale del Riesame di Venezia confermava l'ordinanza del 13 settembre 2021, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Padova aveva applicato nei confronti di Roberto Aria la misura dell'obbligo di dimora, con permanenza notturna nel Comune di Padova, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, Aria, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce, rispetto alla valutazione indiziaria, la inutilizzabilità della intercettazione ambientale di cui al progr. 1139, per violazione degli art. 267 e 271 cod. proc. pen., evidenziando che tale intercettazione era sprovvista del relativo decreto autorizzativo, posto che il decreto del 14 agosto 2020 non autorizzava l'intercettazione ambientale sulla autovettura della Sandon, ma soltanto l'intercettazione telefonica su una utenza non specificata rispetto alle tre indicate dal P.M.; in assenza di tale intercettazione, non poteva ritenersi sussistente la gravità indiziaria, non assumendo dignità probatoria le mere dichiarazioni di Franco Inglese, prive di riscontri individualizzanti rispetto alla cessione del 7 ottobre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto.

1. In primo luogo, va rilevato che il ricorso è stato irritualmente proposto. 1.1. Circa le modalità di presentazione del ricorso per cassazione in materia cautelare, occorre infatti richiamare la recente affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167, ricorrente Bottari), secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la Cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata a un Ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla Cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'Ufficio competente a riceverlo.Orbene, come si desume dalla disamina del fascicolo processuale, a fronte di un provvedimento comunicato alle parti 1'11 ottobre 2021, l'odierna impugnazione è stata depositata il 20 ottobre 2021 presso la Cancelleria del Tribunale di Padova, mentre il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Venezia, per cui già sotto questo aspetto il ricorso non risulta proposto ritualmente, avendo le Sezioni Unite precisato che il comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen. rappresenta un'autonoma disposizione il cui contenuto è solo in parte coincidente con la disposizione generale, in quanto riproduce solo il comma 1 dell'art. 582 cod. proc. pen., essendo significativo che il comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen. non riproduce, né richiama, il contenuto del comma 2 dell'art.582 cod. proc. pen. e neppure quello dell'art. 163 ter disp. att. cod. proc. pen. che, nei casi previsti dagli art. 461, comma 1, e 582, comma 2, cod. proc. pen., consente che le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella Cancelleria della Sezione distaccata del Tribunale.

In tal senso, le Sezioni Unite del 2020 hanno precisato che la concentrazione in un'unica sede del luogo di presentazione del ricorso coniuga le ragioni di urgenza della trattazione con le peculiarità del giudizio di legittimità che esclude la presentazione personale del ricorso, richiedendo sempre l'assistenza di un professionista abilitato sulla base di quanto disposto dall'art. 613 cod. proc. pen. In quest'ottica, è stata altresì esclusa la compressione del diritto di difesa, in presenza di un termine sicuramente congruo (10 giorni) espressamente indicato, peraltro, solo per il ricorso cautelare attinente alla libertà personale, in ragione della urgenza di trattazione delle questioni attinenti a tale profilo.

In materia reale, è stato invece ribadito che, facendo riferimento l'art. 325 cod. proc. pen. solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311 cod. proc. pen., il termine di presentazione del ricorso cautelare reale è quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedura camerale. Sempre in relazione alle materia cautelare reale, va altresì richiamata la precedente affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47374 del 22/06/2017, Rv. 270828, ricorrente Ferraro), secondo cui, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella Cancelleria del Tribunale del capoluogo della Provincia nella quale ha sede l'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella Cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'Estero. 1.2.

Alla stregua di tali coordinate interpretative, deve essere quindi ribadita l'irritualità della presentazione dell'odierno ricorso, in quanto avvenuta presso un Tribunale (Padova) diverso da quello (Venezia) che ha emesso l'atto impugnato.A ciò deve aggiungersi che il ricorso è poi pervenuto presso la Cancelleria del Tribunale del Riesame di Venezia il 22 ottobre 2021, dunque oltre il termine di 10 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato alle parti, ossia 1'11 ottobre 2021, per cui non può affermarsi che l'impugnazione sia pervenuta comunque tempestivamente presso il Tribunale competente a riceverla.

2. Ciò posto, occorre evidenziare che il ricorso è inammissibile anche nel merito, dovendosi in proposito rilevare che, come osservato dal Procuratore generale, il ricorso sconta palesi limiti di autosufficienza, nel senso che, sarebbe stato onere della difesa allegare o quantomeno riprodurre nel ricorso il contenuto del decreto di autorizzazione delle intercettazioni del 14 agosto 2020, di cui viene lamentata l'erronea interpretazione; deve invero considerarsi che l'eccezione difensiva circa l'inutilizzabilità dell'intercettazione del 25 settembre 2020 era stata già proposta dinanzi al Tribunale del Riesame, che l'ha disattesa osservando che dalla lettura del decreto del 14 agosto 2020 poteva desumersi che la captazione all'interno dell'auto della Sandon era stata giù autorizzata.

La difesa smentisce tale affermazione in maniera del tutto generica, senza cioè fornire alcun adeguato elemento idoneo a supportare la propria contraria deduzione rispetto al rilievo operato dai giudici dell'impugnazione cautelare, per cui, al di là delle pur dirimenti considerazioni circa l'irritualità della presentazione del ricorso, quest'ultimo risulta manifestamente infondato anche nel merito.

3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Aria deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro