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Sentenza — n. 11071/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11071/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11071/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 23 aprile 2021 il GIP del Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di rimessione in termini per potersi opporre al decreto penale di condanna n. 1618 del 6 luglio 2009, irrevocabile 1'8 ottobre 2009, che l'aveva condannata al pagamento dell'ammenda di euro 13.700 e alla sanzione accessoria della demolizione del manufatto abusivo realizzato senza il prescritto permesso a costruire.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 11071/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. A differenza di quanto laconicamente enunciato dal GIP del Tribunale di Catania, la ricorrente ha documentato di abitare in Paternò dove aveva ricevuto la notifica dell'ordine di demolizione e di non abitare a Belpasso ove si trovava il fabbricato abusivo di cui era stata ordinata la demolizione. Ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.

Parole chiave

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ordine di demolizione notifica del cambiamento d'indirizzo disdetta della locazione abitativa delega del possesso sfratto misura di allontanamento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Natoli Francesca Maria, nata a Paternò il 31/03/1980, avverso l'ordinanza in data 23/04/2021 del GIP del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 23 aprile 2021 il GIP del Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di rimessione in termini per potersi opporre al decreto penale di condanna n. 1618 del 6 luglio 2009, irrevocabile 1'8 ottobre 2009, che l'aveva condannata al pagamento dell'ammenda di euro 13.700 e alla sanzione accessoria della demolizione del manufatto abusivo realizzato senza il prescritto permesso a costruire.

2. La ricorrente espone che la notifica del decreto penale di condanna era stata erroneamente eseguita a Belpasso, in via A. Volta, dove non aveva né una residenza di fatto né una residenza anagrafica, quando l'ordinanza di demolizione le era stata notificata ad aprile 2009 presso il domicilio di Paterno, via Piave, dove abitava in fitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. A differenza di quanto laconicamente enunciato dal GIP del Tribunale di Catania, la ricorrente ha documentato di abitare in Paternò dove aveva ricevuto la notifica dell'ordine di demolizione e di non abitare a Belpasso ove si trovava il fabbricato abusivo di cui era stata ordinata la demolizione. Ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.

E' pacifico in giurisprudenza che in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Cass., Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936 - 01). Il GIP del Tribunale di Catania ha asserito che la ricorrente non aveva documentato l'istanza.

Sennonché, una volta che sia stata compiuta l'allegazione, spetta al giudice, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza (Cass., Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427-01). L'ordinanza impugnata va pertanto annullata per consentire al GIP del Tribunale di Catania in diversa persona fisica, un nuovo giudizio sul punto

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica Così deciso, il 1°ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il P