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Sentenza — n. 11070/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal upholding mandatory confiscation of dogs involved in animal cruelty and illegal importation crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11070/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Mioara Balinga against the lower court's confiscation of dogs. The defendant argued for the return of the animals, but the court found the confiscation legally mandatory under specific provisions for crimes involving animal abuse and illegal importation. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 240 cod. pen.: Confiscation of animals is mandatory when they are the object of the crime or when their detention constitutes the offense, regardless of whether the statute explicitly mandates it.

Parole chiave

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animal cruelty confiscation of property illegal importation procedural law criminal liability confisca di beni privazione illegittima della libertà controlli ufficiali, controlli veterinari

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
201, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle partì ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 240 cod. pen.
pen., invece, non è prevista espressamente la confisca, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene che si applichi comunque l'art. 240, comma 2, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 4 I. 4 novembre 2010 n. 201
Ai sensi del comma 4 dell'art. 4 I. 4 novembre 2010 n. 201, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle partì ai sensi dell'art.
Art. 727 cod. pen.
Nel caso del reato di cui all'art. 727 cod. pen., invece, non è prevista espressamente la confisca, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene che si applichi comunque l'art.
art. 727 cod. pen
Nel caso del reato di cui all'art. 727 cod. pen., invece, non è prevista espressamente la confisca, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene che si applichi comunque l'art.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 4, n. 18167 del 31/01/2017, Arneodo
pen., perché l'animale è la cosa la cui detenzione costituisce reato (si veda sul punto Cass., Sez. 4, n. 18167 del 31/01/2017, Arneodo, Rv.
Cass., Sez. 3, n. 16480 del 14/11/2019, Niero
Cass., Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia
pen., si vedano Cass., Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, Rv.
Cass., Sez. 2, n. 24734 del 26/03/2010, Zanzurino
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Balinga Mioara, nata in Romania il 26/04/1989, avverso la sentenza in data 23/03/2021 del GIP del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Fimìani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23 marzo 2021 il GIP del Tribunale di Brescia ha applicato su concorde richiesta delle parti a Mioara Balinga le pene di legge perché introduceva in Italia quattro cuccioli di razza bassotto tedesco provenienti dall'Ungheria e privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle certificazioni sanitarie e non muniti di passaporto individuale e perché deteneva una serie di cani descritti in imputazione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze in quanto sistemati in box sovraffollati e in condizioni igieniche precarie.

2. La ricorrente lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione perché le erano stati confiscati ì cani.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato. Ai sensi del comma 4 dell'art. 4 I. 4 novembre 2010 n. 201, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle partì ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, per i delitti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 4, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Pertanto, rispetto a tale reato la confisca è certamente obbligatoria. Nel caso del reato di cui all'art. 727 cod. pen., invece, non è prevista espressamente la confisca, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene che si applichi comunque l'art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen., perché l'animale è la cosa la cui detenzione costituisce reato (si veda sul punto Cass., Sez. 4, n. 18167 del 31/01/2017, Arneodo, Rv. 269805 in cui è ricostruita l'evoluzione normativa della tutela degli animali, nonché Cass., Sez. 3, n. 16480 del 14/11/2019, dep. 2020, Niero, Rv. 278914 ove pure si ripercorre la normativa nazionale e sovranazionale, mentre, con riferimento alla transizione tra il vecchio e il nuovo art. 727 cod. pen., si vedano Cass., Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, Rv. 238457 e Sez. 2, n. 24734 del 26/03/2010, Zanzurino, Rv. 247744-01).

Il Collegio condivide tale prospettiva, sebbene si rilevi che il Giudice di merito, che ha prudenzialmente ipotizzato la confiscabilità del bene ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., ha poi motivato in modo puntuale sia sulla nozione di animale come res nel senso di oggetto dì diritto sia sulla funzione di prodotto del reato sia sul pericolo che la perdurante disponibilità da parte dell'imputata è suscettiva di rinfocolare le spinte a delìnquere. Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 1°ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden