Criminal appeal dismissed; court upheld conviction for safety violations and continuity of crimes based on cost-saving intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Public Prosecutor's Office appealed a second-instance conviction against Maxim Alex for safety violations at a construction site. The prosecutor argued the judge erred in finding intent and incorrectly applied the continuity of crimes rule without proving a criminal plan. The court rejected the appeal, ruling that the judge's reasoning regarding cost-saving motives logically supported both the finding of intent and the continuity of the offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 c.p.; Art. 97, commi 1 e 3, d.lgs. 81/2008: The continuity of crimes is established when multiple violations share the same nature and are driven by a single modus operandi aimed at cost reduction, even without explicit proof of a prior criminal plan.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Asti nel procedimento a carico di Maxim Alex, nato a Iasi, in Romania, il 23/03/1988, avverso la sentenza in data 01/02/2021 del Tribunale di Asti, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10 febbraio 2021 il Tribunale di Asti ha condannato Alex Maxim alle pene di legge per le violazioni degli art. 97, commi 1 e 3, d.lgs. 81 del 2008.
2. Con il primo motivo di ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Asti osserva che le contravvenzioni sono punibili a titolo di colpa, ma il Giudice aveva motivato in modo apodittico il dolo. Con il secondo motivo contesta la continuazione tra i due reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato. L'imputato è stato condannato per aver omesso di verificare la sicurezza dei lavori affidati, con particolare riferimento alle opere provvisionali che non garantivano un'adeguata protezione contro la caduta dall'alto e all'impianto elettrico del cantiere risultato non idoneo, e aveva omesso di coordinare gli interventi finalizzati alla sicurezza del cantiere con particolare riferimento alle opere provvisionali ivi presenti. Secondo il Giudice, i reati sono caratterizzati dal dolo eventuale della rappresentazione e volizione dell'inadeguatezza degli interventi in materia di sicurezza sul lavoro, in funzione di risparmio di spesa, da parte del datore di lavoro.
Di qui l'applicazione della continuazione, avuto riguardo alla medesima natura e tipologia di violazioni nell'ambito dello stesso cantiere, finalizzate al contenimento dei costi e accertate nel corso del medesimo sopralluogo. La decisione non è manifestamente illogica o contraddittoria. Secondo il Pubblico ministero ricorrente, il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, alla loro contestualità spaziale, all'identità dei titoli di reato non è sufficiente a delineare i presupposti del reato continuato, specie in assenza di dichiarazioni dell'imputato in merito alla programmazione criminosa.
E' ben vero che il programma criminoso deve essere positivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione dell'identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati e non probanti della preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbe unificato l'ideazione anteriormente alla loro singola commissione. Secondo questo Collegio, tuttavia, anche la motivazione a sostegno dell'applicazione dell'art. 81 cpv cod. pen.
è adeguata, poiché il Giudice ha messo in luce che si è trattato di carenze relative alla messa in sicurezza delle opere provvisionali del medesimo cantiere, il che è indicativo di un modus procedendi dal quale è possibile dedurre, sia pure logicamente, e tenuto conto di tutti gli elementi a disposizione ed evidenziati in sentenza, l'ideazione e la programmazione delle varie violazioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in funzione del risparmio di spesa. Il ricorso va pertanto rigettato
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Così deciso, il 26 ottobre 2021 Il Consigliere est