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Sentenza — n. 11057/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against tax fraud conviction for generic factual errors and procedural violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11057/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Perillo inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The defense argued that police testimony regarding administrative verification results violated procedural limits on hearsay, but the court found the witness merely reported administrative outcomes without acting as a police officer. Furthermore, the appeals regarding the defendant's responsibility were deemed generic factual criticisms that did not challenge the specific evidence of the company's non-existence and cash transactions.

Regesto Legislator

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Art. 195 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Administrative verification records are admissible evidence if the witness reports outcomes rather than facts learned in a police capacity, and generic factual appeals without specific legal argumentation render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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administrative verification evidence police officer hearsay limits inadmissible appeal tax fraud conviction generic factual appeal fatture fittizie uso di un documento falso falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 195 comma 4 cod. proc. pen.
Secondo la difesa, queste sarebbero inutilizzabili per il limite dell'art. 195, comma 4, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Il difensore ha fatto pervenire istanza di differimento del processo, che non è stata accolta dal Collegio, perché non era stata preventivamente inoltrata istanza di trattazione orale come previsto dall'art. 23 d.l. n. 137 del 2020.
Art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Con sentenza in data 29 gennaio 2021 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 29 novembre 2018 del Tribunale di Firenze, ha ridotto la pena irrogata a Giuseppe Perillo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ad anni uno di reclusione, per il reato dell'art. 2 d.lgs.
art. 195 cod. proc. pen
Si è pertanto fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 195 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, n. 20824 del 08/03/2018
La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui è possibile fondare il giudizio di responsabilità anche sul verbale di costatazione (si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 5, n. 20824 del 08/03/2018, Di Francesco, Rv.
Cass., Sez. 3, n. 7009 del 30/11/2017
Peraltro, va evidenziato che la difesa non ha svolto alcuna censura sulla correttezza delle operazioni amministrative di accertamento, su cui si veda Cass., Sez. 3, n. 7009 del 30/11/2017, dep.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Perillo Giuseppe, nato a Napoli il 13/06/1976, avverso la sentenza in data 29/01/2021 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29 gennaio 2021 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 29 novembre 2018 del Tribunale di Firenze, ha ridotto la pena irrogata a Giuseppe Perillo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ad anni uno di reclusione, per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione delle norme processuali che vietano all'ufficiale di polizia giudiziaria di riferire su circostanze apprese direttamente dalle persone informate sui fatti. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché difettavano gli elementi costitutivi del reato. Con il terzo lamenta il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il difensore ha fatto pervenire istanza di differimento del processo, che non è stata accolta dal Collegio, perché non era stata preventivamente inoltrata istanza di trattazione orale come previsto dall'art. 23 d.l. n. 137 del 2020.

4. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo attiene alle dichiarazioni del maresciallo della Guardia di finanza che aveva coordinato l'attività di verifica fiscale. Secondo la difesa, queste sarebbero inutilizzabili per il limite dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. Secondo i Giudici di merito, invece, gli elementi acquisiti nel corso della verifica, cioè del procedimento amministrativo, e quindi fuori dal processo, sono pienamente utilizzabili. Infatti, il testimone ascoltato in dibattimento ha semplicemente riferito sugli esiti dell'attività amministrativa della verifica incrociata.

Non risulta che abbia riferito fatti appresi da terzi nella qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Si è pertanto fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 195 cod. proc. pen. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui è possibile fondare il giudizio di responsabilità anche sul verbale di costatazione (si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 5, n. 20824 del 08/03/2018, Di Francesco, Rv. 273031). Peraltro, va evidenziato che la difesa non ha svolto alcuna censura sulla correttezza delle operazioni amministrative di accertamento, su cui si veda Cass., Sez. 3, n. 7009 del 30/11/2017, dep. 2018, Miljavac, non massimata.

Il secondo e il terzo motivo attengono all'accertamento della responsabilità del reato ascritto e consistono in generiche censure di fatto che non si confrontano con la decisione impugnata, secondo cui la BDA aveva emesso nel 2008 e nel 2010 fatture pagate in contanti, quando era inattiva, siccome nel 2004 il suo amministratore era deceduto e non era stato mai sostituito, la società non esisteva presso la sede legale né era altrimenti conosciuta.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 26 ottobre 2021 Il Con