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Sentenza — n. 10749/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10749/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10749/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen.., applicava a Giordano Enz, la pena di anni 3, mesi 2 e giorni 12 di reclusione ed € 13.867,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis„ T.U. stup. Reato commesso il 4 febbraio 2021 2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

Regesto Legislator

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artt. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10749/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 240 cod. pen. e 444 cod. proc. pen.), difetto di correlazione tra sentenza e richiesta di patteggiamento; mancanza di motivazione sulla confisca di quanto in sequestro. La confisca di quanto in sequestro (somme di denaro, carta di debito, carta prepagata) agenda, libretto postale, numerosi telefoni cellulari con relative schede sim, mazza da baseball ecc.) è stata disposta senza motivazione; inoltre, le parti al momento dell'accordo per il patteggiamentoinulla avevano previsto sulla confisca. Peraltro, le somme di denaro confiscate, in quanto ritenute profitto del reato, senza ulteriori specificazioni erano state restituite (quasi interamente) al ricorrente dal Tribunale del riesame.

Parole chiave

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confisca di beni confisca dei beni distrazione di valori patrimoniali appropriazione indebita di fondi restituzione delle prestazioni dissequestro di beni

Disposizioni normative citate

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artt. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen.., applicava a Giordano Enz, la pena di anni 3, mesi 2 e giorni 12 di reclusione ed € 13.867,00 di multa per il reato di cui all'art.
art. 240 cod. pen
Violazione di legge (art. 240 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ENZ nato il 30/09/1989 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG: Annullamento con rinvio limitatamente alla confisca dei beni in sequestro.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen.., applicava a Giordano Enz, la pena di anni 3, mesi 2 e giorni 12 di reclusione ed € 13.867,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis„ T.U. stup. Reato commesso il 4 febbraio 2021 2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 240 cod. pen. e 444 cod. proc. pen.), difetto di correlazione tra sentenza e richiesta di patteggiamento; mancanza di motivazione sulla confisca di quanto in sequestro. La confisca di quanto in sequestro (somme di denaro, carta di debito, carta prepagata) agenda, libretto postale, numerosi telefoni cellulari con relative schede sim, mazza da baseball ecc.) è stata disposta senza motivazione; inoltre, le parti al momento dell'accordo per il patteggiamentoinulla avevano previsto sulla confisca. Peraltro, le somme di denaro confiscate, in quanto ritenute profitto del reato, senza ulteriori specificazioni erano state restituite (quasi interamente) al ricorrente dal Tribunale del riesame.

Nessun collegamento tra i delitti ed i beni sequestrati risulta in sentenza, con violazione dell'art. 240 cod. pen. limitandosi il giudice a rilevare per tutti i beni in sequestro la loro utilizzazione per commettere il reato; per le somme la semplice indicazione del profitto del reato. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca dei beni e delle somme in sequestro, senza alcuna motivazione. • Infatti, "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, SAVIN GIANINA ALINA, Rv. 27934801).

Deve, quindi, rilevarsi che: "In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost." (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019 - dep. 09/04/2019, BOZZI SIMONE, Rv. 27586201).

Nel caso in giudizio la sentenza non motiva sulla confisca delle residue somme e degli oggetti in sequestro, limitandosi a ritenere le somme profitto del reato e tutti gli oggetti in sequestro utilizzati per la commissione del reato; la sentenza deve pertanto annullarsi limitatamente alla sola confisca con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Potenza. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. si dichiarano irrevocabili l'accertamento di responsabilità e la pena concordata e la confisca dello stupefacente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca degli oggetti diversi dallo stupefacente con rinvio al Tribunale di Poten