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Sentenza — n. 9991/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9991/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9991/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 9 giugno 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Guido Sansaro per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 e lo aveva condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, non computata la recidiva ed applicata la diminuzione di pena per il rito. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, Guido Sansaro, in concorso con Mahi Hicham, avrebbe illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish per complessivi kg. 1,200, occultata in una busta di carta bianca all'interno del divanetto posteriore dell'autovettura su cui entrambi viaggiavano.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 9991/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Guido Sansaro, con atto sottoscritto dall'avvocato Francesco Ferrandino, articolando due motivi. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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guida senza autorizzazione traffico di cocaina detenzione di stupefacenti consumo di canapa guida in stato di ebbrezza qualificata infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Con sentenza emessa in data 9 giugno 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Guido Sansaro per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sansaro Guido, nato a Trani il 19/12/1987 avverso la sentenza in data 09/06/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 9 giugno 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Guido Sansaro per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 e lo aveva condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, non computata la recidiva ed applicata la diminuzione di pena per il rito. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, Guido Sansaro, in concorso con Mahi Hicham, avrebbe illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish per complessivi kg. 1,200, occultata in una busta di carta bianca all'interno del divanetto posteriore dell'autovettura su cui entrambi viaggiavano.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Guido Sansaro, con atto sottoscritto dall'avvocato Francesco Ferrandino, articolando due motivi. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta inversione dell'onere probatorio. Si deduce che il Giudice d'appello, come già il Giudice di primo grado, ha imposto al ricorrente di provare la propria innocenza e, nello specifico, di dimostrare come fosse possibile che, trovandosi insieme a Mahi Hicham, non si sia accorto che costui occultava un pacco all'interno dell'autovettura. Si osserva che entrambi i Giudici di merito non hanno compiuto un'adeguata valutazione delle dichiarazioni dell'imputato, il quale ha affermato di ignorare cosa si trovasse all'interno dell'automobile del predetto Mahi Hichann. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata qualificazione del fatto come di lieve entità. Si deduce che il Giudice di secondo grado ha ritenuto non configurabile la fattispecie della lieve entità basandosi esclusivamente sul dato quantitativo inerente al principio attivo presente nella sostanza rinvenuta, e non valutando tutti gli altri parametri richiamati a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, quali il profilo organizzativo per rifornire gli acquirenti e la pluralità di condotte di cessione della droga.

3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel primo motivo che contestano l'attribuibilità del fatto al ricorrente, deducendo l'illegittima operazione di inversione dell'onere della prova e l'inadeguata valutazione delle dichiarazioni dell'imputato. La Corte d'appello, infatti, ha affermato la responsabilità dell'imputato per la detenzione di 1.200,00 grammi di hashish rinvenuti a bordo dell'auto sulla quale stavano viaggiando egli e Mahi Hicham sulla base dei seguenti elementi: -) il pacco contenente l'hashish era stato consegnato al coimputato Mahi, a detta di questi, presso il centro commerciale, dove i due si erano recati a bordo dell'auto guidata da Mahi per acquistare oggetti di elettronica; -) non è stato in alcun modo chiarito come questo pacco sarebbe stato occultato nell'auto guidata da Mahi, sotto il sedile posteriore del veicolo, senza che l'attuale ricorrente se ne sia avveduto; -) in linea generale, è inverosimile la scelta di trasportare un elevato quantitativo di stupefacente in compagnia di un soggetto ignaro; -) nella specie, non è stata nemmeno rinvenuta nell'auto alcuna traccia degli oggetti di elettronica per il cui acquisto i due, a loro dire, si erano recati nel centro commerciale; -) la perquisizione era stata effettuata perché gli agenti, mentre procedevano al controllo dell'automobile, avevano notato il nervosismo dei due uomini ed avevano deciso di estendere le operazioni.

Si tratta di una valutazione immune da censure, la quale si basa principalmente su un elemento oggettivo di estrema rilevanza, ossia quello costituito dal rinvenimento di un pacco di 1.200,00 grammi di hashish a bordo dell'auto a bordo della quale si trovava il ricorrente, e non risulta in alcun modo fondata sull'inversione dell'onere della prova. Anzi, corretta è l'approfondita valutazione del contenuto delle dichiarazioni dell'attuale ricorrente ai fini della ricostruzione del fatto, poiché, come già precisato dalla giurisprudenza, in tema di valutazione della prova, l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite (così, in particolare, Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682-01).

Manifestamente infondate sono anche le censure esposte nel secondo motivo, le quali criticano la mancata applicazione della fattispecie della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che l'unico elemento valorizzato è quello costituito dalla quantità dello stupefacente rinvenuto. Invero, anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha riconosciuto che il dato ponderale «possa assumere comunque valore negativo assorbente» (cfr. Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione, § 7). Risulta pertanto immune da vizi la sentenza impugnata, la quale, in proposito, ha valorizzato sia il cospicuo dato quantitativo, dal quale erano ricavabili ben 6.862 dosi, sia le modalità della condotta, costituite dal trasporto della droga in un vano occultato all'interno della vettura utilizzata a tal fine.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. equitativamente

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f