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Sentenza — n. 9761/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9761/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9761/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 luglio 2021, il Tribunale di Torino ha applicato a Berardino D'Amato la pena concordata per due imputazioni relative al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309\90. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. Con un unico motivo di impugnazione rileva che il giudice, disponendo la confisca anche di un telefono cellulare in giudiziale sequestro, non avrebbe comunque indicato le ragioni giustificative della misura ablativa. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla confisca del telefono cellulare.

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9761/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309\90. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. Con un unico motivo di impugnazione rileva che il giudice, disponendo la confisca anche di un telefono cellulare in giudiziale sequestro, non avrebbe comunque indicato le ragioni giustificative della misura ablativa. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla confisca del telefono cellulare.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida reati contro la sfera personale riservata privazione della libertà concessione del sequestro diritti del detenuto confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
prevede l'applicabilità della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Tali conclusioni sono state tratte anche con riferimento ad un analogo caso di confisca di un telefono cellulare disposta all'esito di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMATO BERARDINO nato a MONCALIERI il 01/05/1963 avverso la sentenza del 07/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; lette/sentite le conclusioni del PG 1, e ; '2L .."--'-‘1(1-- 3: - L (3-4-4-.11' 0.0 udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 luglio 2021, il Tribunale di Torino ha applicato a Berardino D'Amato la pena concordata per due imputazioni relative al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309\90. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di impugnazione rileva che il giudice, disponendo la confisca anche di un telefono cellulare in giudiziale sequestro, non avrebbe comunque indicato le ragioni giustificative della misura ablativa. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla confisca del telefono cellulare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

2. Lart. 445, comma 1 cod. proc. pen. prevede l'applicabilità della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen. La giurisprudenza di questa Corte è tuttavia unanime nel ritenere che tale estensione impone al giudice di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca, escludendo peraltro che sia sufficiente affermare che il bene è stato utilizzato per commettere il reato (Sez. 3, n. 30133 del 5/4/2017, S., Rv. 270324; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 (dep. 2015), Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 2, n. 6618 del 21/1/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 6, n. 17266 del 16/4/2010, Trevisan, Rv. 247085; Sez. 5, n. 47179 del 3/11/2009, D'Ambrosio, Rv. 245387 ed altre prec. conf.). Tali conclusioni sono state tratte anche con riferimento ad un analogo caso di confisca di un telefono cellulare disposta all'esito di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309\90 (cfr. Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni Rv. 248454).

3. Nel caso di specie il giudice del merito si è limitato a disporre la confisca del telefono cellulare perché "... all'evidenza utilizzato per la commissione dei reati contestati", senza ulteriori specificazioni, sicché non è dato comprendere in cosa consista tale evidenza, atteso che nell'intero provvedimento impugnato, così come nelle imputazioni, non vi è alcun riferimento all'uso dell'apparecchio sottoposto alla censurata misura ablativa.• 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, in relazione alla disposta confisca del telefono, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, il quale dovrà attenersi ai principi di diritto sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al GIP del Tribunale di Torino. Così deciso in data 9/2/2022 -- Il Consigliere estensore Il President