Sentenza — n. 9736/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 24 giugno 2020 il Tribunale di Lecce ha prosciolto l'imputato perché il fatto ascrittogli - l'aver installato e utilizzato nei locali adibiti ad autocarrozzeria un impianto tecnologico di verniciatura della superficie di mq 30, in assenza della necessaria autorizzazione di cui all'art. 269, comma 1, d.lgs. ti n. 152 del 2006 - era estinto per oblazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 9736/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 162-bis, terzo comma, cod. pen., l'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. Secondo il ricorrente non era stata offerta la prova dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. Ritiene il Collegio che, siccome la suddetta circostanza costituisce requisito per l'ammissione all'oblazione, si deve ritenere che il Giudice abbia accertato positivamente la sussistenza di tale requisito, procedendo poi a dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta oblazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce nel procedimento a carico di Luperto Demetrio, nato a Lecce il 12/06/1976, avverso la sentenza in data 24/06/2020 del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv. Donato Amato, per l'imputato, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24 giugno 2020 il Tribunale di Lecce ha prosciolto l'imputato perché il fatto ascrittogli - l'aver installato e utilizzato nei locali adibiti ad autocarrozzeria un impianto tecnologico di verniciatura della superficie di mq 30, in assenza della necessaria autorizzazione di cui all'art. 269, comma 1, d.lgs. ti n. 152 del 2006 - era estinto per oblazione.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce secondo cui non sussistevano i presupposti dell'oblazione dal momento che permanevano le conseguenze dannose e pericolose del reato. L'imputato non aveva avanzato alcuna istanza di eliminazione o rimozione e vendita dell'impianto, ottenendo al contrario la restituzione di ciò che era stato sequestrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 162-bis, terzo comma, cod. pen., l'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. Secondo il ricorrente non era stata offerta la prova dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. Ritiene il Collegio che, siccome la suddetta circostanza costituisce requisito per l'ammissione all'oblazione, si deve ritenere che il Giudice abbia accertato positivamente la sussistenza di tale requisito, procedendo poi a dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta oblazione.
Sebbene la prima verifica non sia stata esplicitata nella motivazione, a differenza della seconda, non vi è motivo per ritenere illegittima la decisione del Giudice. D'altra parte, il ricorrente non ha indicato gli elementi da cui ricavare con certezza che l'imputato non presentasse il requisito di ammissione alla procedura d'oblazione. La circostanza poi della restituzione di quanto sequestrato non consente automaticamente di desumere la prosecuzione di un'attività illecita che sarebbe di certo bloccata dall'esecuzione di un nuovo sequestro. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 27 ottobre 2021 Il Consigliere este