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Sentenza — n. 9729/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9729/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9729/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 28 ottobre 2020 la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza in data 12 settembre 2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva condannato Bernardino Lanza alle pene di legge per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Ricorre per cassazione l'imputato, eccependo la violazione di legge e il vizio di motivazione, dal momento che la sentenza impugnata si era conformata acriticamente al motivo di appello del Pubblico ministero presso la Corte di appello di Messina. Sostiene che, in seguito alla dichiarazione di fallimento, l'accertamento fiscale avrebbe dovuto essere notificato alla Curatela, che avrebbe potuto effettuare il ravvedimento operoso. Ritiene che, pertanto, il reato non sia a lui ascrivibile.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9729/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche deduzioni di fatto che non si confrontano con la decisione impugnata. In primo grado il Tribunale ha assolto l'imputato perché riteneva non raggiunta la prova del superamento delle soglie di punibilità fissate dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte di appello, invece, sulla base della testimonianza del funzionario dell'Agenzia delle entrate, ha accertato l'evasione dell'imposta, individuata grazie allo spesometro, nella misura di euro 72.419,00 per IRES e di euro 58.436,00 per IVA.

Parole chiave

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comunicazione fiscale dichiarazione fiscale tardiva dovere di collaborazione del contribuente reddito non dichiarato onere della prova del contribuente responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lanza Bernardino, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 15/03/1971, avverso la sentenza in data 28/10/2020 della Corte di appello di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le note di trattazione dell'avv. Ferdinando Dante per l'imputato che ha contestato le conclusioni del Pubblico Ministero e ha insistito nelle proprie ragioni

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28 ottobre 2020 la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza in data 12 settembre 2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva condannato Bernardino Lanza alle pene di legge per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, eccependo la violazione di legge e il vizio di motivazione, dal momento che la sentenza impugnata si era conformata acriticamente al motivo di appello del Pubblico ministero presso la Corte di appello di Messina. Sostiene che, in seguito alla dichiarazione di fallimento, l'accertamento fiscale avrebbe dovuto essere notificato alla Curatela, che avrebbe potuto effettuare il ravvedimento operoso. Ritiene che, pertanto, il reato non sia a lui ascrivibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche deduzioni di fatto che non si confrontano con la decisione impugnata. In primo grado il Tribunale ha assolto l'imputato perché riteneva non raggiunta la prova del superamento delle soglie di punibilità fissate dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte di appello, invece, sulla base della testimonianza del funzionario dell'Agenzia delle entrate, ha accertato l'evasione dell'imposta, individuata grazie allo spesometro, nella misura di euro 72.419,00 per IRES e di euro 58.436,00 per IVA.

La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581-01), secondo cui l'accertamento fiscale, sia pur induttivo, costituisce prova atipica del processo penale. La Corte territoriale ha altresì valorizzato come ulteriore elemento a carico la circostanza che l'imputato non aveva contestato l'accertamento fiscale e non aveva offerto alcun elemento in suo favore. Secondo la difesa, tale contestazione spettava alla Curatela fallimentare. L'affermazione è priva di pregio.

Nulla impedisce all'imputato di assolvere comunque l'obbligo tributario con risorse proprie o di impugnare la pretesa tributaria nelle sedi competenti in ipotesi di inerzia degli organi fallimentari (Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 12854 del 23/05/2018, Rv. 648887-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 27 ottobre 2021 Il Consigliere esten