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Ordinanza — n. 9461/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9461/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9461/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 7880/22 del 21/1/2022, questa Corte Suprema, Terza sezione penale, annullava senza rinvio la sentenza emessa il 20/4/2021 dalla Corte di appello di Napoli nei confronti di Ciro Caserta, limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C), perché estinte per prescrizione, e con rinvio, limitatamente al reato di cui al capo B) per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9461/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene questo Collegio che si tratti di un mero errore materiale, emendabile con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio rettificazione della decisione revisione della sentenza penale motivi di cassazione riconsiderazione ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di Caserta Ciro, nato a Ischia 1'8/2/1984 definito con sentenza di questa Sezione pronunciata in data 21/1/2022; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per la correzione dell'errore materiale;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 7880/22 del 21/1/2022, questa Corte Suprema, Terza sezione penale, annullava senza rinvio la sentenza emessa il 20/4/2021 dalla Corte di appello di Napoli nei confronti di Ciro Caserta, limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C), perché estinte per prescrizione, e con rinvio, limitatamente al reato di cui al capo B) per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

2. Nel dispositivo riportato nel ruolo della pubblica udienza, così come in quello riportato in sentenza, tuttavia, non è stato indicato l'Ufficio destinatario dell'annullamento con rinvio, da individuare in un'altra sezione della Corte di appello di Napoli.

4. Ritiene questo Collegio che si tratti di un mero errore materiale, emendabile con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Ordina la correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo del ruolo di udienza e della sentenza in data 21/1/2022 nel procedimento RGN 33858/2021, ricorrente Caserta Ciro, nel senso che dopo le parole "e con rinvio" deve aggiungersi "ad altra sezione della Corte di appello di Napoli". Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2022 Il igliere estensore Il Presid