Sentenza — n. 9456/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 18 maggio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione proposta da Edoardo Almagià, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nei confronti del provvedimento del 22 marzo 2018 del medesimo Giudice, con cui era stata rigettata la richiesta di dissequestro e restituzione dei quadri indicati nell'allegato 3), dal n. 23 al n. 34, del verbale di sequestro del 14 novembre 2006 del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, disponendone contestualmente la confisca. Il Giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'opposizione, così qualificato da questa Corte con l'ordinanza n. 1518 del 2019 il ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimento del 22 marzo 2018 (di rigetto della richiesta di dissequestro e contestuale confisca dei beni in sequestro), ha evidenziato la correttezza del procedimento de plano, a seguito del quale era stato adottato il provvedimento di confisca oggetto dell'opposizione, essendo ciò espressamente previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e la legittimità della confisca, in quanto disposta ai sensi dell'art. 301 d.P.R. 43/1973, che la prevede come obbligatoria e che è applicabile anche in caso di archiviazione per cause che non attengono alla sussistenza del fatto e al rapporto con il soggetto autore dello stesso, in quanto le tavole pittoriche oggetto di confisca costituiscono l'oggetto della condotta di contrabbando (in relazione alla quale era stata disposta l'archiviazione solo a causa del decorso del termine di prescrizione del reato), sottolineando che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, nel provvedimento di rigetto era stato fatto riferimento anche al reato di cui all'art. 174, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004, che le cose confiscate rivestono interesse artistico e appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e che non erano state dimostrate né la legittimità del loro acquisto da parte del ricorrente né la buona fede di quest'ultimo, con la conseguente sussistenza di tutti i presupposti per poterne disporre la confisca.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 301 d.P.R. 43/1973, art. 474 bis cod. pen, art. 176 d.lgs. 42/2004; Sentenza — n. 9456/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'ordinanza impugnata non vi sarebbe neppure alcun riferimento agli elementi che permetterebbero di affermare la circolazione illecita delle opere anche all'estero, cosicché, essendo tali beni già ampiamente circolati all'estero, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., rimettere la decisione circa l'effettiva proprietà al giudice civile competente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Almagià Edoardo, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 20/5/1951 avverso l'ordinanza del 18/5/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 maggio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione proposta da Edoardo Almagià, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nei confronti del provvedimento del 22 marzo 2018 del medesimo Giudice, con cui era stata rigettata la richiesta di dissequestro e restituzione dei quadri indicati nell'allegato 3), dal n. 23 al n. 34, del verbale di sequestro del 14 novembre 2006 del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, disponendone contestualmente la confisca. Il Giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'opposizione, così qualificato da questa Corte con l'ordinanza n. 1518 del 2019 il ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimento del 22 marzo 2018 (di rigetto della richiesta di dissequestro e contestuale confisca dei beni in sequestro), ha evidenziato la correttezza del procedimento de plano, a seguito del quale era stato adottato il provvedimento di confisca oggetto dell'opposizione, essendo ciò espressamente previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e la legittimità della confisca, in quanto disposta ai sensi dell'art. 301 d.P.R. 43/1973, che la prevede come obbligatoria e che è applicabile anche in caso di archiviazione per cause che non attengono alla sussistenza del fatto e al rapporto con il soggetto autore dello stesso, in quanto le tavole pittoriche oggetto di confisca costituiscono l'oggetto della condotta di contrabbando (in relazione alla quale era stata disposta l'archiviazione solo a causa del decorso del termine di prescrizione del reato), sottolineando che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, nel provvedimento di rigetto era stato fatto riferimento anche al reato di cui all'art. 174, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004, che le cose confiscate rivestono interesse artistico e appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e che non erano state dimostrate né la legittimità del loro acquisto da parte del ricorrente né la buona fede di quest'ultimo, con la conseguente sussistenza di tutti i presupposti per poterne disporre la confisca.
2. Avverso tale ordinanza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha denunciato la violazione dell'art. 7 C.E.D.U., così come da ultimo interpretato dalla Corte Europea per la protezione dei Diritti dell'Uomo con la sentenza G.I.E.M. contro Italia, in relazione all'art. 301 d.P.R. 43/1973, e la carenza e la manifesta illogicità della motivazione. Dopo aver ricordato il principio affermato dalla Corte EDU nella sentenza G.I.E.M., a proposito della possibilità di adottare un provvedimento di confisca senza condanna ma a condizione che la sussistenza del fatto venga accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia 2 L assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità (si richiamano la sentenza Perroni delle Sezioni Unite, n. 13539 del 2020 e la sentenza n. 13671 del 2020), ha denunciato l'illegittimità della disposta confisca, in quanto intervenuta senza alcun preventivo accertamento giudiziale, condotto nel pieno contraddittorio delle parti, della configurabilità oltre ogni ragionevole dubbio del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sul piano soggettivo. 2.2.
In secondo luogo, ha denunciato la violazione degli artt. 10, 91, 174 e 176 d.lgs. n. 42 del 2004 e la carenza e la contraddittorietà della motivazione, in relazione alla mancata restituzione dei beni sequestrati e alla conferma del provvedimento di confisca. Ha sottolineato, al riguardo, la genericità dei riferimenti all'interesse culturale dei dipinti oggetto del provvedimento di confisca, non essendo stato indicato alcunché, nell'ordinanza impugnata, a proposito di tali opere, dei loro autori, della loro provenienza e delle ragioni della inattendibilità di quanto indicato dal ricorrente a proposito della regolarità del loro acquisto, tanto da essere pubblicate in cataloghi di mostre.
Ha contestato la pertinenza del riferimento, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, al reato di cui all'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto tale disposizione sanziona la condotta di chi trasferisce all'estero cose di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, prevedendo la confisca delle cose oggetto della condotta se non appartenenti a persona estranea al reato, in quanto nel caso in esame la condotta per la quale era stato sottoposto a indagini il ricorrente non era consistita nell'aver illecitamente esportato cose di interesse artistico, ma di aver cercato di far rientrare in Italia beni di sua proprietà o che, comunque, erano nella sua disponibilità; in ogni caso la condotta costituente il presupposto della confisca non era stata accertata nel corso di un giudizio nel contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che non avrebbe comunque potuto essere validamente disposta.
Anche il riferimento, pure contenuto nell'ordinanza impugnata, al reato di cui all'art. 176 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004, che sanziona l'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91, risulterebbe improprio, in quanto tale ultima disposizione stabilisce l'appartenenza allo Stato delle cose ritrovate nel sottosuolo o nei fondali marini, e dunque non è applicabile ai dipinti che avevano costituito specifico oggetto della richiesta di dissequestro e restituzione, per i quali non poteva operare alcuna presunzione assoluta di appartenenza in proprietà allo Stato, che, quindi, se non considerati di specifico e rilevante interesse culturale, possono essere oggetto di libero trasferimento anche fra privati.
Nell'ordinanza impugnata non vi sarebbe neppure alcun riferimento agli elementi che permetterebbero di affermare la circolazione illecita delle opere anche all'estero, cosicché, essendo tali beni già ampiamente circolati all'estero, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., rimettere la decisione circa l'effettiva proprietà al giudice civile competente.
3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamando l'orientamento interpretativo secondo cui la confisca dei beni in sequestro può essere disposta, in assenza di una pronuncia di condanna, nelle sole ipotesi in cui sia obbligatoriamente prevista dall'art. 240, comma 2, cod. pen. ovvero da altre disposizioni speciali, a condizione che il proscioglimento venga pronunciato per cause che non incidono sulla materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra il bene su cui vengono esercitati i poteri ablatori e il soggetto attivo del reato, dunque anche nel caso in cui le indagini disposte dal pubblico ministero si concludano con un provvedimento di archiviazione per insussistenza delle condizioni per procedere nei confronti dell'indagato in sede dibattimentale, sottolineando che il ricorrente non avrebbe dimostrato la legittima provenienza ed acquisizione dei beni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La doglianza in ordine alla illegittimità del provvedimento di confisca, in quanto disposta non solo in assenza di una pronuncia di condanna, essendosi conclusi con provvedimenti di archiviazione i procedimenti a carico del ricorrente, ma anche di un accertamento in contraddittorio in ordine alla sussistenza del reato costituente il presupposto della confisca, in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, e alla non appartenenza dei beni a persona estranea al reato, è fondata. La confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen. o di altre leggi speciali può essere disposta anche con il provvedimento di archiviazione per insussistenza delle condizioni per procedere nei confronti dell'indagato in sede dibattimentale (v.
Sez. 1, n. 7940 del 12/12/2019, dep. 2020, Cesari, Rv. 278585, in materia di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, laddove la confisca è prevista come obbligatoria ai sensi dell'art. 474 bis cod. pen., richiamato dall'art. 517 ter, comma 3, cod. 4 L pen.; Sez. 3, n. 11269 del 10/12/2019, dep. 2020, THE PIERPONT MORGAN LIBRARY, Rv. 278764, proprio in tema di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico; Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv. 266894, in materia di armi;
Sez. 1, n. 48673 del 23/09/2015, Frigo Hellas Company Ltd., Rv. 265426, in materia di immigrazione clandestina, a proposito della confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di migranti clandestini; Sez. 3, n. 28508 del 04/06/2009, Vedani, Rv. 244780, in materia di contrabbando doganale, proprio in relazione alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 301 d.P.R. 43/1973), oltre che in fase esecutiva (Sez. 3, n. 1503 del 22/06/2017, dep. 2018 Di Rosa, Rv. 273534), a condizione che siano stati accertati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato e la sua attribuibilità all'indagato o imputato (analogamente a quanto previsto per il giudizio di cognizione qualora nel corso dello stesso si verifichi una causa di estinzione del reato, come chiarito nella sentenza Perroni delle Sezioni Unite, cfr.
Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870); in tale ultimo caso la cognizione sulla adozione della confisca ovvero sul dissequestro dei beni spetta al giudice dell'esecuzione, nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 666 e 676 cod. proc. pen., come pure nel caso, quale quello in esame, in cui, nel provvedere sulla archiviazione, non sia stata disposta la confisca, né ordinata la restituzione dei beni in sequestro. Nel caso in esame, tuttavia, non risulta, dal testo del provvedimento impugnato, il necessario accertamento della ricorrenza degli elementi costitutivi dei reati ipotizzati in sede di archiviazione per prescrizione e delle ragioni della loro attribuibilità all'indagato (e attuale ricorrente), in quanto il giudice dell'esecuzione, nel disattendere l'opposizione dell'attuale ricorrente al diniego del dissequestro e alla contestuale confisca dei beni artistici in sequestro, si è limitato ad affermare che i dipinti oggetto di confisca costituiscono l'oggetto del reato di contrabbando, come risulterebbe dalle emergenze acquisite, senza altro aggiungere o specificare, né in ordine alle opere oggetto di confisca e alle loro qualità e caratteristiche, né alla condotta, nonostante gli specifici rilievi formulati dal ricorrente già con la richiesta di restituzione (mediante i quali aveva evidenziato gli elementi di fatto dai quali ricavare la legittima provenienza dei dipinti sottoposti a sequestro, tra cui la pubblicazione su cataloghi di mostre d'arte, e la mancanza dei presupposti per poterli qualificare come beni culturali appartenenti allo Stato, difettando la necessaria dichiarazione di interesse artistico).
Si tratta, come eccepito dal ricorrente, di motivazione insufficiente, in quanto, a fronte della mancanza di un accertamento in sede di cognizione della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ipotizzati a carico del ricorrente, costituiva compito del giudice dell'esecuzione, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di dissequestro e di revoca della confisca, accertare la sussistenza di detti elementi, dandone conto con motivazione adeguata, allo scopo di illustrare la sussistenza dei presupposti del provvedimento ablatorio omesso in sede di archiviazione e disposto nella fase esecutiva (unitamente al diniego del dissequestro), con la conseguente sussistenza del vizio di motivazione denunciato sul punto con il primo motivo di ricorso.
3. Fondati risultano anche i rilievi sollevati con il secondo motivo a proposito dell'insufficienza della motivazione anche nella parte relativa alle caratteristiche e alla natura dei beni oggetto del provvedimento di confisca, che ne avrebbe legittimato l'adozione. Al riguardo il giudice dell'esecuzione ha affermato che dagli atti emergerebbero, pacificamente, sia l'interesse artistico delle cose confiscate, in relazione alle quali dovrebbe quindi operare la presunzione assoluta di appartenenza allo Stato, in quanto "le tavole pittoriche, rivestendo un indiscusso interesse artistico, costituiscono per ciò solo beni culturali appartenenti al patrimonio indisponibile dello stato, il cui possesso da parte di soggetti privati è incriminato ex art. 176 D.
Lgs. n. 42 del 2004" (pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata), sia la mancata dimostrazione della buona fede del ricorrente, che nell'ambito di un traffico internazionale di beni culturali aveva acquistato illegalmente i beni sequestrati, commercializzandoli e trasferendoli negli Stati Uniti Si tratta, come eccepito dal ricorrente, di motivazione insufficiente, in quanto priva della illustrazione, neppure sintetica, delle caratteristiche e della natura di dette opere e delle ragioni che ne determinerebbero la appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato.
Al riguardo va osservato che nell'ordinanza impugnata non è stato chiarito, oltre all'oggetto della condotta, quale ne sia stato il contenuto, se, cioè il ricorrente abbia realizzato un indebito trasferimento all'estero di cose di interesse artistico, sanzionato dall'art. 174, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, che consente la confisca delle cose ai sensi del terzo comma della medesima disposizione (secondo le disposizioni che disciplinano la confisca delle cose oggetto di contrabbando), posto che, da quanto esposto nella richiesta di dissequestro, sembra che i beni in questione siano stati sequestrati al momento del loro ingresso in Italia (nel porto di Napoli, dopo essere stati scaricati, assieme ad altri beni del ricorrente, da una nave proveniente dagli Stati Uniti) e che nell'ordinanza impugnata non vi sono neppure riferimenti a un precedente e indebito trasferimento dei medesimi beni dall'Italia verso l'estero (pur essendo stata sottolineata la possibilità di disporne la confisca ai sensi dell'art. 174, comma 3, d.lgs. 42/2004 cit., in relazione al reato previsto dal primo comma di A01; tale disposizione); o se, alternativamente, il ricorrente si sia impossessato di beni culturali indicati nell'art. 10 del Codice dei beni culturali, appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91 del medesimo Codice, così realizzando il reato di cui all'art. 176 del suddetto Codice dei beni culturali, che però riguarda solamente i beni, tra quelli di cui all'art. 10, che appartengono allo Stato ai sensi dell'art. 91, e cioè le cose indicate nell'articolo 10 da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini.
Non essendo state indicate le ragioni di fatto in base alle quali i beni confiscati dovrebbero essere ritenuti appartenenti allo Stato, occorrerebbe, ai fini dell'integrazione del reato di impossessamento illecito di beni culturali di cui all'art. 176 citato, l'accertamento del cosiddetto interesse culturale, o che i medesimi beni presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo (v. Sez. 3, n. 24988 del 16/07/2020, Quercetti, Rv. 279756, menzionata anche nell'ordinanza impugnata; conf. Sez. 3, n. 24344 del 15/05/2014, Rapisarda, Rv. 259305;
Sez. 3, n. 41070 del 07/07/2011, Saccone, Rv. 251295; Sez. 3, n. 35226 del 28/06/2007, Signorella, Rv. 237403), posto che tali accertamenti non sono necessari solamente nel caso di beni appartenenti allo Stato, mentre essi occorrono per quelli, come le opere pittoriche su tela, suscettibili di possesso anche da parte di privati, in relazione ai quali non opera la presunzione assoluta di appartenenza allo Stato di cui all'art. 91, che consente di ritenere configurabile il delitto di cui all'art. 176 d.lgs. 42/2004 citato nel caso del loro impossessamento da parte dei privati.
Ne consegue la fondatezza dei rilievi sollevati con il secondo motivo di ricorso, a proposito dell'insufficiente accertamento del carattere di beni culturali di quelli oggetto della condotta, che costituisce presupposto logico, prima ancora che giuridico, della configurabilità dei reati di cui agli artt. 174 o 176 del Codice dei beni culturali e della conseguente confiscabilità dei beni oggetto di tali condotte.
4. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, sussistendo i vizi della motivazione e le errate applicazioni delle disposizioni di legge penale denunciati dal ricorrente, con rinvio per nuovo esame al medesimo giudice dell'esecuzione, in diversa composizione personale, affinché provveda sulla opposizione del ricorrente dando atto delle ragioni che consentono di ritenere sussistenti tutti gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati a carico del ricorrente medesimo, nonché delle ragioni, in relazione alle fattispecie di reato ravvisabili in considerazione della natura e della qualità dei beni che ne sono stati l'oggetto e delle modalità della condotta, che consentono di disporre la co