Sentenza — n. 9454/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 28 maggio 2021, il Tribunale di Messina, accogliendo la richiesta di riesame proposta avverso il decreto emesso dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 28 aprile 2021, ha annullato il predetto decreto, con il quale era stato disposto, nei confronti di Bonina Immacolato il sequestro diretto o per equivalente, fino alla concorrenza di euro 388.362,71, in relazione al reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale minoritario secondo cui la domanda di concordato preventivo impedisce in ogni caso il pagamento del debito fiscale la cui scadenza, rilevante ai fini penali, sia successiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 321 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9454/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Rv. 248055). Infatti, in tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. non richiama né riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale.Nel caso di specie, dunque, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina e non da quello presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, privo di legittimazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di Bonina Immacolato, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 09/12/1964 avverso l'ordinanza del 28/05/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 maggio 2021, il Tribunale di Messina, accogliendo la richiesta di riesame proposta avverso il decreto emesso dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 28 aprile 2021, ha annullato il predetto decreto, con il quale era stato disposto, nei confronti di Bonina Immacolato il sequestro diretto o per equivalente, fino alla concorrenza di euro 388.362,71, in relazione al reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale minoritario secondo cui la domanda di concordato preventivo impedisce in ogni caso il pagamento del debito fiscale la cui scadenza, rilevante ai fini penali, sia successiva.
2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erronea applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, 161, 167, 168, 182-quinquies della legge fallimentare, sul rilievo che la presentazione della domanda di concordato non esime il debitore dal pagamento del debito tributario assistito da sanzioni penali, perché non dispiega alcun effetto scriminante, in mancanza di un espresso divieto di pagamento di debiti anteriori e non ancora scaduti che sia prescritto con provvedimento del Tribunale adito ovvero di un espresso rigetto dell'istanza avanzata dal debitore di procedere al pagamento dell'obbligazione tributaria.
3. La difesa ha depositato memoria, con la quale, aderisce alla ricostruzione interpretativa operata dal Tribunale e, in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione del pubblico ministero, essendo legittimato il solo pubblico ministero presso l'organo decidente, ovvero il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto da pubblico ministero non legittimato. Come correttamente eccepito dalla difesa, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento del sequestro stesso, poiché la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (ex plurimis, Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, Rv. 272858; Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Rv. 253869;
Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Rv. 248055). Infatti, in tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. non richiama né riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale.Nel caso di specie, dunque, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina e non da quello presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, privo di legittimazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presiden