Sentenza — n. 9453/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è fondato. Al fine della decisione vanno rammentate le regole in tema di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo. Innanzitutto va considerato che con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, cod. proc. pen., può essere dedotta la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 321, comma 2 cod. proc. pen, art. 324 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9453/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Al fine della decisione vanno rammentate le regole in tema di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo. Innanzitutto va considerato che con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, cod. proc. pen., può essere dedotta la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato.
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la seguente SENTENZA Femiano Adriano, nato a Napoli, in data 11/08/1971 avverso l'ordinanza Tribunale di Napoli del 28/12/2020. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
CL-CLrY\ bre. ;.._C2 C 1. Con ordinanza dell 233211, il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 26 novembre 2020 dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di Femiano Adriano, indagato per i reati di cui agli artt.110 cod. pen., 4, 8, e 10 del d.lvo. n. 74 del 2000, avente ad oggetto la somma di euro 1.500 considerata profitto diretto del reato ai sensi degli artt. 321, comma 2 cod. proc. pen. e 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000. Avverso il provvedimento Femiano Adriano ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui si duole della illogicità e comunque della mancata motivazione in ordine alla sussistenza di elementi di commissione del fatto di reato attribuitogli nell'imputazione provvisoria. Ad avviso della difesa, il tribunale partenopeo si sarebbe soffermato solo sulla sussistenza del funnus commissi delicti in relazione all'ipotesi generale, omettendo ogni valutazione sulla natura dello specifico contributo posto in essere dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Al fine della decisione vanno rammentate le regole in tema di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo. Innanzitutto va considerato che con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, cod. proc. pen., può essere dedotta la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato.
In tale caso, difatti, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto. Va anche ricordato che, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio serio come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione. È invece necessario valutare le concrete risultanze istruttorie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di "fumus" al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta alla figura di reato configurata;
è inoltre necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedimento in senso favorevole all'accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli argomenti prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione dell'attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca. Poste tali premesse, va considerato che il provvedimento impugnato non presenta una motivazione che renda possibile una corretta individuazione del fatto per il quale si procede e, quindi, l'iter logico seguito dal giudice, risultando quindi fondato innanzitutto il primo motivo.
Il provvedimento impugnato infatti non si sofferma sull'apporto della condotta del ricorrente, ma si limita a fondare la misura ablativa su una serie di circostanze avulse da questo specifico aspetto.In particolare, il Tribunale, così come già fatto dal Gip in sede di decreto di sequestro preventivo, valorizza elementi di per sé non indicativi di una condotta partecipativa del ricorrente nei contestati reati tributari. Enfatizza l'esistenza di una serie di incontri tra il Femiani e la Narciso, tuttavia senza specificare perché tali incontri fossero funzionali ad un apporto del consulente nelle attività illecite; sottolinea la circostanza che il Femiano si fosse recato in Bulgaria, anche in questo caso senza argomentare sulle ragioni della connessione di tale viaggio con le attività illecite svolte all'estero della Narciso, che itra l'altro, è titolare di un'azienda ubicata non in Bulgaria ma in Romania; attribuisce valore al rinvenimento, all'esito della perquisizione del Femiano al suo arrivo in Italia dalla Bulgaria, della cifra di 1.500 euro senza addurre motivazioni in ordine alla pertinenzialità della somma con i reati commessi.
Il tribunale partenopeo, quindi, fornisce una motivazione meramente apparente in ordine al fumus comrrai delitti omettendo, inoltre, qualsivoglia motivazione in ordine al periculurn in mora necessario a supporto del vincolo reale 2.Per queste ragioni, il ricorso deve ritenersi fondato con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per il nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata/dell'ordinanza impugnatale rinvia per fl nuovo giudizio al cp 5, Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324rcod. proc. pen. Così deciso il 29/09/2021. Il Consigliere estensore Il Pres