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Sentenza — n. 9250/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9250/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9250/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza del 27 settembre 2021 il Tribunale del Riesame di Salerno ha rigettato l'istanza proposta da Vito Matteo De Girolamo, quale legale rappresentante della Società cooperativa sociale multiservizi e soluzioni possibili scrl, avverso il decreto di sequestro preventivo del 16 agosto 2021 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno per i reati ex artt. 256, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9250/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 256, comma 1, lett.

Parole chiave

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cooperazione doganale trasporto marittimo sequestro di documenti esportazione di rifiuti procedura di rivendicazione nel pignoramento confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
pen.; si deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione, anche mediante argomentazioni puramente in fatto, mentre avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE GIROLAMO VITO MATTEO nato a CONVERSANO il 29/01/1950 avverso l'ordinanza del 27/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 27 settembre 2021 il Tribunale del Riesame di Salerno ha rigettato l'istanza proposta da Vito Matteo De Girolamo, quale legale rappresentante della Società cooperativa sociale multiservizi e soluzioni possibili scrl, avverso il decreto di sequestro preventivo del 16 agosto 2021 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno per i reati ex artt. 256, comma 1, lett.

a) e b), 259 d.lgs. n. 152 del 2006 e 648 cod. pen.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Vito Matteo De Girolamo, quale legale rappresentante, deducendo il vizio della motivazione. Il Tribunale del Riesame avrebbe errato nel ritenere che l'assenza di tracciabilità e di documentazione della merce presente all'interno del container fosse circostanza riconducibile ad una spedizione di rifiuti speciali in altro paese, potendo al più configurare un illecito amministrativo per violazione delle norme doganali. Il container ispezionato non sarebbe di proprietà della «Società Cooperativa Sociale Multiservizi e Soluzioni Possibili S.c.r.I.», di cui l'imputato è legale rappresentante; il materiale riconducibile alla società sarebbe stato analiticamente dichiarato. Il Tribunale avrebbe, quindi, statuito sulla base di elementi non provati e sarebbe giunto a conclusioni contraddittorie con la realtà fattuale documentata dall'indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; si deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione, anche mediante argomentazioni puramente in fatto, mentre avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen