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Sentenza — n. 9025/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls acquittal due to prescription extension by one-third for crimes under Art. 17 d.lgs. 74/2000.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9025/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General requested the annulment of a lower court's acquittal based on prescription. The court found the crime committed in 2012 fell under a specific statute extending the prescription period by one-third. Consequently, the original six-year limit expired in 2022, rendering the acquittal legally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 2, comma 36-vicies bis, d.l. n. 138 del 2011: The prescription period for crimes under Articles 2-10 of the same decree is extended by one-third, and this extension applies retroactively to facts occurring after the law's entry into force.

Parole chiave

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prescription period extension retroactive application of law criminal acquittal annulment statutory time limits transitional provisions dichiarazione fiscale tardiva inosservanza del termine differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Il reato è stato contestato come commesso in data 30 dicembre 2012 ed è, dunque, sottoposto al regime prescrizionale stabilito dal comma 1-bis dell'art. 17 d.igs.
Art. 2, comma 36-vicies bis, d.l. n. 138 del 2011
148, entrando in vigore il 17 settembre 2011, ovvero in un momento precedente alla commissione del reato, per la stessa previsione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 2, comma 36-vicies bis del di.
Art. 157, primo comma, cod. pen.
Art. 160, terzo comma, cod. pen.
Art. 161, secondo comma, cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila nei confronti di Lilli Angelo, nato a Avezzano il 03/12/1953 avverso la sentenza del 21/05/2021 del Tribunale di Avezzano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 maggio 2021, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato a lui ascritto, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, estinto per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila, censurando, con unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione degli artt. 157 e ss. cod. pen. e 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che tale ultima disposizione, applicabile nel caso di specie ma non presa in considerazione dal giudice d'appello, ha elevato di un terzo il termine prescrizionale di sei anni previsto per il reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Il reato è stato contestato come commesso in data 30 dicembre 2012 ed è, dunque, sottoposto al regime prescrizionale stabilito dal comma 1-bis dell'art. 17 d.igs. 74 del 2000, che eleva i termini di prescrizione dei reati previsti dagli artt. da 2 a 10 del medesimo decreto di un terzo, ed è stato introdotto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entrando in vigore il 17 settembre 2011, ovvero in un momento precedente alla commissione del reato, per la stessa previsione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 2, comma 36-vicies bis del di. citato, che stabilisce che «Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Ne risulta che il computo della prescrizione deve essere effettuato integrando gli ordinari criteri, applicabili ratione temporis, di cui agli artt. 157, primo comma, 160, terzo comma, 161, secondo comma, cod. pen., con l'aumento di un terzo previsto dal richiamato art. 17; con la conseguenza che il termine complessivo per il reato è di dieci anni, che - senza considerare eventuali periodi di sospensione del corso della prescrizione - andranno a scadere il 30 dicembre 2022.

4. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di L'Aquila.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di L'Aquila. Così deciso il 30/11/2021