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Sentenza — n. 8620/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8620/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8620/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6/7/2021, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 28/2/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, con la quale Domenica Oliveto era stata giudicata colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannata - con rito abbreviato - alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 43 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8620/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso e non contestato, il Collegio ha poi esaminato anche il profilo soggettivo della condotta, ravvisandolo proprio nel dolo richiesto dall'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000 qui in esame; la Oliveto, nonostante le iniziali incertezze sulla legittimità delle operazioni e pur rassicurata dal Novelli, aveva infatti ben presto compreso la reale finalità delle restituzioni del denaro, ed era perfettamente consapevole della falsità degli espedienti utilizzati per coprire la destinazione dei prelevamenti bancari, ai quali aveva partecipato anche in prima persona.

Parole chiave

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complicità in sottrazione d'imposta fatture fittizie evasione all'obbligo di contribuzione omissione della contabilità responsabilità civile del consulente fiscale attività lucrativa non dichiarata

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Con sentenza del 6/7/2021, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 28/2/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, con la quale Domenica Oliveto era stata giudicata colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 8, d.
art. 43 cod. pen
8 citato e dell'art. 43 cod. pen.; contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Oliveto Domenica, nata a Torino il 5/2/1974 avverso la sentenza del 6/7/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Beniamino Ricca, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/7/2021, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 28/2/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, con la quale Domenica Oliveto era stata giudicata colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannata - con rito abbreviato - alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione la Oliveto, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 8 citato e dell'art. 43 cod. pen.; contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La sentenza avrebbe ribadito la condanna pur riconoscendo che il reato sarebbe stato commesso esclusivamente per fini extratributari, ossia far ottenere contratti di sponsorizzazione alla "Los Tigres ASD", di cui la ricorrente era legale rappresentante; sarebbe del tutto escluso, dunque, il dolo specifico richiesto dall'art. 8 in esame - elemento costitutivo della fattispecie - quale il fine di consentire a terzi l'evasione fiscale.

Sotto altro profilo, poi (motivo B), si lamenta il vizio di motivazione della sentenza. La Corte di appello avrebbe richiamato le parole della ricorrente circa i dubbi che la stessa aveva avuto in punto di legittimità di talune operazioni, e le rassicurazioni ottenute dal coimputato Marco Novelli; muovendo da ciò, logica conclusione avrebbe dovuto essere che la donna si sarebbe sentita tranquillizzata, attesa anche la fiducia che riponeva nell'altro (finanziere cui era anche legata sentimentalmente), non anche - come invece affermato in sentenza - che avrebbe compreso il carattere illecito delle operazioni.

3. Con requisitoria scritta del 10/1/2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L'impugnazione risulta manifestamente infondata.

5. La Corte di appello, pronunciandosi sulla stessa questione qui sollevata, ha innanzitutto richiamato i (pacifici) caratteri della vicenda, nella quale la Oliveto - legale rappresentante di una associazione sportiva dilettantistica - aveva concluso contratti di sponsorizzazione con varie società, aveva per ciò ottenuto somme ed emesso le relative fatture e, di seguito, aveva restituito per contante parte di quanto ricevuto; ciò era avvenuto in diverse occasioni, secondo uno schema ripetuto ed in concorso con Marco Novelli e Alessandro Caprili, giudicati separatamente.

6. Tanto premesso e non contestato, il Collegio ha poi esaminato anche il profilo soggettivo della condotta, ravvisandolo proprio nel dolo richiesto dall'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000 qui in esame; la Oliveto, nonostante le iniziali incertezze sulla legittimità delle operazioni e pur rassicurata dal Novelli, aveva infatti ben presto compreso la reale finalità delle restituzioni del denaro, ed era perfettamente consapevole della falsità degli espedienti utilizzati per coprire la destinazione dei prelevamenti bancari, ai quali aveva partecipato anche in prima persona.

7. In forza di questi elementi, la sentenza ha quindi affermato che il reato in oggetto sussiste non solo quando il dolo di evasione del terzo costituisca fine esclusivo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma anche quando a questo si accompagni un'altra finalità, magari anche percepita come prioritaria. Esattamente quel che risulta dalle stesse ammissioni della ricorrente, per come richiamate in entrambe le sentenze di merito e non contestate: la Oliveto, comprendendo quale fosse l'effettiva destinazione degli importi, ossia restituire parte delle somme formalmente ricevute, aveva compreso anche che questa operazione consentiva, da un lato, alla "Los Tigres" di ottenere la sponsorizzazione, e, dall'altro, alle destinatarie di disporre di fatture per le quali avevano versato, in realtà, cifre inferiori.

Dal che, il dolo specifico dell'art. 8; profilo psicologico che - come affermato nella sentenza - sicuramente non rivestiva carattere centrale nella ricorrente, ma comunque esisteva, unitamente a quello concernente la conclusione del contratto. Ecco, dunque, il corretto richiamo al dolo (quantomeno) eventuale - pacificamente compatibile con quello specifico (tra le altre, Sez. 3, n. 52411 del 19/6/2018, B., Rv. 274104) - in quanto la Oliveto aveva (come minimo) accettato il rischio che la complessiva operazione cui aveva più volte partecipato fosse sostenuta anche da una finalità evasiva in favore delle società sponsorizzatrici, non spiegandosi (neppure nel ricorso), peraltro, quale diverso scopo potesse avere la restituzione di una parte delle somme fatturate.

8. La motivazione della sentenza di appello, pertanto, si sottrae alle censure proposte, non risultando affatto la violazione dell'art. 43 cod. pen, né la illogicità manifesta o contraddittorietà degli argomenti spesi; quest'ultima, in particolare, non può di certo esser ravvisata nell'avere - la Corte di appello - valorizzato la pacifica consapevolezza dell'Oliveto circa il carattere illecito delle operazioni, pur in presenza di iniziali rassicurazioni da parte del Novelli, non emergendo affatto alcuna frattura argomentativa tra le due affermazioni.

9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, perché meramente reiterativo di censure già rigettate con argomento più che solido ed adeguato Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa