Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8619/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8619/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8619/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 29/1/2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 24/1/2011 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Mohamed Ben Braika Touati in ordine a molti dei reati ascrittigli, perché estinti per prescrizione (previa riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), e rideterminava la pena quanto alla condotta di cui al capo 23) - di cui all'art. 73, d.P.R. citato - nella misura di cui al dispositivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8619/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico qualificato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti test sul consumo di droga infrazione doganale contraffazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Touati Mohamed Ben Braika, nato in Tunisia il 3/7/1958 avverso la sentenza del 29/1/2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/1/2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 24/1/2011 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Mohamed Ben Braika Touati in ordine a molti dei reati ascrittigli, perché estinti per prescrizione (previa riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), e rideterminava la pena quanto alla condotta di cui al capo 23) - di cui all'art. 73, d.P.R. citato - nella misura di cui al dispositivo.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione della norma contestata, con mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte avrebbe confermato la condanna - quanto al capo 23) - in forza di una sola intercettazione, dalla quale, peraltro, non risulterebbe il quantitativo sul quale il ricorrente avrebbe svolto intermediazione; il compenso per questa attività, inoltre, risulterebbe pacificamente molto esiguo (200 euro), e come tale non potrebbe riferirsi alla compravendita di un chilo di eroina. La motivazione della sentenza sarebbe poi viziata anche quanto alla riqualificazione della condotta ai sensi del comma 5 dell'art. 73 in esame; confondendo gli argomenti difensivi, infatti, la Corte avrebbe richiamato il quantitativo di sostanza, mentre la domanda si sarebbe fondata sulla mancanza di riferimenti in punto di qualità e di principio attivo, tali da far riconoscere l'ipotesi attenuata in esame.

3. Con requisitoria scritta del 10/1/2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

5. La Corte di appello si è pronunciata su un gravame che aveva ad oggetto soltanto il riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e l'ha negata con un adeguato argomento in fatto - già elaborato dal primo Giudice - che sfugge alla censura proposta. Richiamando la sentenza del G.i.p., infatti, il Collegio ha fatto proprio il riferimento ad una conversazione del 5/10/2007 tra Jemli Tarek e Kakla (il ricorrente), nella quale si parlava del possibile acquisto di un chilo di eroina da un soggetto albanese; nel corso del colloquio, Jemli si era arrabbiato con l'altro per il prezzo di una precedente mediazione su un chilo di eroina, e si era fatta menzione anche di un altro rapporto dello stesso genere tra Ahmed Sadani e Jemli, nel quale la mediazione del Taouti era stata remunerata con 200 euro (Taouti aveva detto: "Mi avevi pagato cento e Hamed mi ha dato altri cento").

Nell'occasione, peraltro, i due interlocutori avevano usato un termine - "sigillato" - con il quale solitamente indicavano un chilo di eroina, pattuito e consegnato; d'altronde, e a conferma, le indagini avevano evidenziato che Jemli trattava proprio tali quantitativi di sostanza. In forza di questi elementi - oggetto di lettura congrua e non manifestamente illogica, qui non rinnovabile in fatto (come invece chiede il ricorso) - i Giudici del merito hanno quindi concluso per la responsabilità del Taouti quanto al capo 23) della rubrica; al riguardo, peraltro, è stata valorizzata anche la somma che questi aveva ottenuto a titolo di mediazione, evidenziando che un importo di 200 euro non poteva che riguardare un quantitativo di stupefacente ben superiore a poche decine di grammi, e quantificabile in un chilo proprio per un esplicito riferimento numerico e per la misura degli abituali traffici illeciti del Jemli.

6. Con questo argomento, peraltro, la Corte di appello ha anche negato la richiesta riqualificazione della condotta ai sensi del comma 5 citato, sul presupposto che l'entità di sostanza oggetto di mediazione impediva, di per sé, di qualificare il fatto come di lieve entità.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila