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Sentenza — n. 8572/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares appeal inadmissible due to loss of interest after bail conditions changed.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8572/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant lost interest in the proceedings after bail conditions were modified. The applicant, a police officer, had challenged a refusal to replace prison custody with home detention, arguing for further leniency due to service suspension. The court ruled that the subsequent change in bail status rendered the appeal moot, prioritizing this loss of interest over the applicant's formal withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: When a change in circumstances causes a loss of interest in the appeal, this ground for inadmissibility prevails over withdrawal and exempts the appellant from fines.

Parole chiave

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loss of interest inadmissibility bail conditions custody substitution procedural economy police officer pre-trial detention carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
264377), ed alla sanzione pecuniaria prevista invece, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (cfr.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
264377), ed alla sanzione pecuniaria prevista invece, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo
Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv.
Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017
In proposito, infatti, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv.
Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa
271806; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv.
Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015, Marchio
Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015, Marchio, Rv.
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Innocenzo Giulio, nato a Roma il 07/07/1974 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 ottobre 2021 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato l'appello proposto da Giulio D'Innocenzo, indagato per fatti di abuso d'ufficio e di associazione ai fini del traffico di stupefacenti, nei confronti dell'ordinanza del 7 luglio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in forza della quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha dedotto la carenza di esigenze cautelari anche in ragione della protratta sospensione dal servizio, nonché della facilità dei controlli abitativi cui avrebbe potuto essere sottoposto, tenuto altresì conto del tempo trascorso dai fatti.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. Con dichiarazione del 16 febbraio 2022, autenticata nella firma, il ricorrente ha rinunciato al ricorso stante la sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza dell'avvenuta sostituzione, in pari data, della misura cautelare custodiale con gli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Il ricorrente ha infatti dichiarato di rinunciare al ricorso assumendo la sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che la misura cautelare della custodia in carcere era stata appunto sostituita con quella degli arresti domiciliari. 5.1.1. Non può quindi che concludersi nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5.2. Ciò posto, peraltro, in linea generale l'inammissibilità del gravame per rinuncia dell'impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (cfr.

Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736). In proposito, infatti, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816; cfr. Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015, Marchio, Rv. 264377), ed alla sanzione pecuniaria prevista invece, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

6. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, il ricorso, senza ulteriori statuizioni, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso in Roma il 25/02/2022 Il C