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Sentenza — n. 8569/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8569/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8569/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Jarmouni Hicham, nato in Marocco il 11/03/1997, avverso l'ordinanza in data 24/09/2021 del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardíno, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8569/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. L'indagato è sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune, con permanenza notturna, e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per numerose violazioni dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 commesse dal 2018 fino al 22 maggio 2019. Con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria il Tribunale del riesame ha spiegato che il ricorrente aveva avuto la disponibilità di consistenti quantitativi di cocaina ed eroina, il che era indicativo dello stabile inserimento nell'ambiente malavitoso, e che non aveva una lecita occupazione, il che induceva a ritenere che traesse dallo spaccio i mezzi di sostentamento.

Parole chiave

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criminalità persistente violazione dell'obbligo di mantenimento soggiorno ininterrotto riesame della carcerazione preventiva pericolo di reiterazione prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Jarmouni Hicham, nato in Marocco il 11/03/1997, avverso l'ordinanza in data 24/09/2021 del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardíno, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 24 settembre 2021 il Tribunale del riesame di Firenze ha rìgettato l'appello proposto da Hicham Jarmouni avverso l'ordinanza in data 20 aprile 2021 con cui il Tribunale di Grosseto aveva rigettato la richiesta di revoca delle misure cautelari in atto o in subordine di revoca del solo obbligo di dimora.

2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato lamenta la violazione di legge in merito alla valutazione della recidiva e il vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. L'indagato è sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune, con permanenza notturna, e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per numerose violazioni dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 commesse dal 2018 fino al 22 maggio 2019. Con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria il Tribunale del riesame ha spiegato che il ricorrente aveva avuto la disponibilità di consistenti quantitativi di cocaina ed eroina, il che era indicativo dello stabile inserimento nell'ambiente malavitoso, e che non aveva una lecita occupazione, il che induceva a ritenere che traesse dallo spaccio i mezzi di sostentamento.

Di qui l'irrilevanza del decorso del tempo ai fini della revoca o della sostituzione delle misure non custodiali in atto, perché elemento in sé neutro (tra le più recenti Cass., Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866-01). La decisione è ineccepibile perché ha escluso l'esistenza di elementi da valutare in favore del ricorrente e ha ritenuto invece pienamente adeguate le misure non custodiali che nel limitare la libertà personale del ricorrente iconsentono un adeguato controllo sulla sua condotta di vita. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 10 febbraio 2022