Sentenza — n. 8563/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 23 febbraio 2021 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato estinta la pena di mesi due di arresto ed euro 13.000 di multa inflitta con la sentenza in data 19 dicembre 2002 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 3 aprile 2003, e ha rigettato la richiesta di estinzione e/o revoca dell'ordine di demolizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8563/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso propone invece l'accertamento di altre questioni di fatto, che assume non essere state valutate nell'incidente di esecuzione, ma non le documenta ai fini della specificità, lamenta una carenza istruttoria che non emerge dall'ordinanza che cita le relazioni su cui ha fondato la decisione, césura l'illogicità della decisione, quando invece le conclusioni sono coerenti con le premesse. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Papirio Salvatore, nato a Morrone del Sannio il 09/11/1948, avverso l'ordinanza in data 23/02/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23 febbraio 2021 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato estinta la pena di mesi due di arresto ed euro 13.000 di multa inflitta con la sentenza in data 19 dicembre 2002 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 3 aprile 2003, e ha rigettato la richiesta di estinzione e/o revoca dell'ordine di demolizione.
2. Il difensore dell'imputato presenta un'unica censura per violazione di legge e vizio di motivazione, perché la Corte di appello di Napoli non aveva compiuto i dovuti accertamenti sull'impossibilità di eseguire l'ordine di demolizione né aveva tenuto conto delle verifiche d'ufficio disposte presso il Comune di Castel Volturno e riportate nella relazione tecnica del dirigente responsabile dell'ufficio tecnico. Ricorda che l'ing. Chiara Follera aveva depositato una relazione in cui si riservava di verificare l'impatto strutturale della demolizione della parte di fabbricato abusiva sulla parte di fabbricato legittima e poi aveva lasciato insoluto il quesito per problemi personali di salute.
Lamenta che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della perizia di parte, secondo cui la demolizione del corpo abusivo avrebbe comportato una precarietà strutturale e funzionale di tutta l'opera. Lamenta in particolare che non aveva tenuto conto della relazione di parte dell'Il agosto 2021, riportata dal funzionario comunale della relazione del 12 novembre 2021. L'istruttoria era pertanto incompleta e la motivazione dell'ordinanza illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta affatto con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. I Giudici hanno accertato che l'ordine di demolizione non era ineseguibile, ma solo pregiudizievole economicamente, e che il ricorrente ha proseguito i lavori abusivi, realizzando una sopraelevazione non autorizzata. Pertanto, ha ritenuto non rilevanti gli ostacoli tecnici, sotto il duplice profilo dell'inesistenza di un impedimento assoluto alla demolizione e dell'aggravamento colpevole dell'abuso (Cass., Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Di Dio, Rv. 267108).
Il ricorso propone invece l'accertamento di altre questioni di fatto, che assume non essere state valutate nell'incidente di esecuzione, ma non le documenta ai fini della specificità, lamenta una carenza istruttoria che non emerge dall'ordinanza che cita le relazioni su cui ha fondato la decisione, césura l'illogicità della decisione, quando invece le conclusioni sono coerenti con le premesse. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 14 ottobre 2021 Il Consigliere est