Sentenza — n. 8561/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Haihal Awatif, nato in Marocco il 19/02/1985, avverso la sentenza in data 04/03/2021 della Corte di appello di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8561/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo di ricorso l'imputata deduce il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità poiché non c'erano stati sequestri né servizi di osservazione. Con il secondo denuncia il vizio di violazione di legge, per la mancata assunzione di una prova decisiva.e di motivazione. Contesta l'interpretazione delle intercettazioni, in particolare della conversazione n.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Haihal Awatif, nato in Marocco il 19/02/1985, avverso la sentenza in data 04/03/2021 della Corte di appello di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 4 marzo 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 12 maggio 2010 del Tribunale di Verona, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputata in anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa per la violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella cessione a terzi, identificati nel capo d'imputazione, di un chilo di cocaina.
2. Con il primo motivo di ricorso l'imputata deduce il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità poiché non c'erano stati sequestri né servizi di osservazione. Con il secondo denuncia il vizio di violazione di legge, per la mancata assunzione di una prova decisiva.e di motivazione. Contesta l'interpretazione delle intercettazioni, in particolare della conversazione n.
40. Precisa di essere estranea alle accuse a al limite solo connivente rispetto alla condotta illecita del compagno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche deduzioni di fatto che non si confrontano con la sentenza impugnata. La Corte territoriale ha ricostruito che il presente procedimento aveva tratto origine dalle indagini a carico di Lorena Cappellaro e Alessandro Cecchinato che erano soliti effettuare cessioni di stupefacente congiuntamente e separatamente, approvvigionandosi da tikri canali. In seguito alle intercettazioni telefoniche, gli inquirenti sono arrivati all'imputata. I Giudici hanno riportato le plurime e chiarissime conversazioni da cui risulta che l'imputata non si limitava a dare solo indicazioni stradali a chi doveva raggiungere lei e il compagno, ma si occupava anche di tutte le attività necessarie a portare a compimento gli affari, ivi compresi gli accordi e le modalità di presentazione dello stupefacente per gli assaggi.
Va ribadito il principio di diritto secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. -Pet. - i • - - - - - l(Cass., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01). Nel caso in esame, la ricorrente non ha dedotto alcun argomento volto a disarticolare il ragionamento seguito, ma si è limitata a proporre un'interpretazione alternativa, il cui esame è precluso al giudice di legittimità.
Nonostante la rubrica del secondo motivo rechi anche la censura per l'omessa assunzione di una prova decisiva, nel corpo del motivo non si parla di tale prova. Peraltro, il tema non risulta devoluto neanche alla Corte territoriale. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 10 febbraio 2022