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Sentenza — n. 8560/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8560/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8560/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Chiarito Costantino, nato a Ginestra il 03/05/1957, Meloni Angelo, nato a Carbonia il 28/11/1983, avverso la sentenza in data 01/04/2021 del Tribunale di Cagliari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere estinto il reato per prescrizione per Chiarito e l'inammissibilità del ricorso per Meloni, letta la memoria per gli imputati presentata dall'avv. Pietro Pittalis, che ha concluso chiedendo per Meloni l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine la prescrizione e in subordine l'ammissione all'oblazione; per Chiarito l'annullamento della sentenza impugnata, la prescrizione e in subordine l'ammissione all'oblazione

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8560/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per la prima condotta, il Giudice ha preso atto dell'estinzione della contravvenzione perché la clinica si era conformata tempestivamente alle prescrizioni impartite. Per la seconda, invece, ha ritenuto in rato il reato dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, in luogo di quello contestato dell'art. 256. Non risulta che per la seconda condotta siano state impartite delle prescrizioni, per cui la prima doglianza di Chiarito è inconferente. Con gli altri motivi gli imputati non contestano il fatto, ma la loro responsabilità. In particolare, sostengono entrambi che lo smaltimento in fogna dei liquami pericolosi, derivanti dalle attività di analisi, non rientrava nelle loro competenze di direttori sanitari, ma in quelle del gestore della clinica o dell'ufficio tecnico.

Parole chiave

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responsabilità medica responsabilità disciplinare responsabilità per danni da acqua fornitore di prestazioni rifiuto sanitario inidoneità medica
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Chiarito Costantino, nato a Ginestra il 03/05/1957, Meloni Angelo, nato a Carbonia il 28/11/1983, avverso la sentenza in data 01/04/2021 del Tribunale di Cagliari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere estinto il reato per prescrizione per Chiarito e l'inammissibilità del ricorso per Meloni, letta la memoria per gli imputati presentata dall'avv. Pietro Pittalis, che ha concluso chiedendo per Meloni l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine la prescrizione e in subordine l'ammissione all'oblazione; per Chiarito l'annullamento della sentenza impugnata, la prescrizione e in subordine l'ammissione all'oblazione

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 1° aprile 2021 il Tribunale di Cagliari, qualificati i fatti ascritti ai sensi dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, ha condannato Costantino Chiarito, direttore sanitario della Casa di Cura Polispecialistica Sant'Elena dal 1° gennaio 2002 al 10 gennaio 2016, alla pena di euro 2.000 di ammenda, e Angelo Meloni, direttore sanitario della medesima struttura dal 18 luglio 2016, alla pena di euro 1.000 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale per entrambi.

2. Costantino Chiarito con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione, perché non gli era stato applicato l'art. 318-septies d.lgs. n. 152 del 2006, nonostante la clinica si fosse conformata alle prescrizioni come dimostrato dall'autorizzazione all'ammissione in pubblica fognatura. Con il secondo deduce la violazione di legge, siccome gli obblighi in materia di scarichi erano diversi da quelli relativi alla gestione dei rifiuti e non gravavano sui direttori sanitari. A tal proposito, ricorda che secondo l'art. 124, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, l'autorizzazione agli scarichi è rilasciata al titolare dell'attività e che, nello specifico, gli operatori del NOE avevano impartito le prescrizioni al legale rappresentante della clinica e non al direttore sanitario.

Richiama la testimonianza della dott. Maria Cristica Abis, secondo cui le condotte erano state ideate e realizzate direttamente dall'ufficio tecnico della struttura sanitaria. Con il terzo eccepisce la prescrizione, perché era cessato dalla carica il 1° gennaio 2016 e il reato era prescritto al 7 marzo 2021. Sotto altro profilo, contesta l'affermazione del Giudice, secondo cui la sua responsabilità risiedeva anche nell'omessa illustrazione al successore della situazione d'irregolarità, circostanza non riscontrata nel processo. Con il quarto lamenta la violazione di legge, perché non era stato rimesso in termini per chiedere l'oblazione, una volta che il Giudice aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 137.

I primi due motivi e il quarto motivo di Angelo Meloni sono sovrapponibili a quelli del coimputato. Con il terzo lamenta il travisamento della prova, poiché l'appuntato scelto Lino Tucci non aveva riferito le sue dichiarazioni, ma aveva dato atto che era lì da poco come direttore sanitario e che le modalità di smaltimento dei liquidi erano consolidate da anni. Richiama le dichiarazioni dell'Abis in merito ai compiti dell'ufficio tecnico. Con la memoria la difesa di entrambi gli imputati replica alla requisitoria del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono parzialmente fondati.Il Tribunale di Cagliari ha ricostruito in fatto che l'accesso ispettivo dei NOE presso la clinica aveva evidenziato due tipologie di violazioni concernenti la gestione dei rifiuti liquidi provenienti dal laboratorio di analisi, la prima relativa all'apertura, in assenza di autorizzazione, di nuovi scarichi per le acque reflue industriali e la seconda relativa alla raccolta, mediante una rete di tubi, degli scarti liquidi delle strumentazioni analitiche e il loro successivo sversamento, previo trattamento chimico-fisico in un depuratore della clinica, nella rete fognaria pubblica.

Per la prima condotta, il Giudice ha preso atto dell'estinzione della contravvenzione perché la clinica si era conformata tempestivamente alle prescrizioni impartite. Per la seconda, invece, ha ritenuto in rato il reato dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, in luogo di quello contestato dell'art. 256. Non risulta che per la seconda condotta siano state impartite delle prescrizioni, per cui la prima doglianza di Chiarito è inconferente. Con gli altri motivi gli imputati non contestano il fatto, ma la loro responsabilità. In particolare, sostengono entrambi che lo smaltimento in fogna dei liquami pericolosi, derivanti dalle attività di analisi, non rientrava nelle loro competenze di direttori sanitari, ma in quelle del gestore della clinica o dell'ufficio tecnico.

Tale tema risulta del tutto pretermesso dal Giudice, che si è basato sulla generica affermazione della responsabile del laboratorio di analisi, la dott. Abis, secondo cui le decisioni aziendali, comprese quelle concernenti il laboratorio di analisi, erano assunte dalla direzione sanitaria. Il Giudice ha ulteriormente considerato che le modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi del laboratorio erano conosciute dai direttori sanitari, poiché erano state oggetto di specifiche direttive aziendali, di cui una intervenuta nel 2015, per realizzare nel laboratorio la rete interna di tubazioni rinvenuta dagli operanti.

Tuttavia, non ha specificato se queste direttive aziendali erano state impartite dai direttori sanitari o dai gestori della clinica o se tali figure coincidevano. Si tratta di un tema decisivo ai fini dell'imputazione della responsabilità, tanto più che, come correttamente rilevato dalla difesa, il NOE aveva comunicato le prescrizioni, cui la clinica avrebbe dovuto conformarsi, al legale rappresentante della società e non al direttore sanitario. Dalle dichiarazioni dell'Abis e del Tucci riportate nella sentenza non si ricavano elementi conducenti verso una certa responsabilità degli imputati.

E' necessario pertanto che il Giudice valuti in concreto, sulla base degli atti a disposizione, il ruolo e la responsabilità del direttore sanitario rispetto alla specifica condotta contestata, anche in termini di esigibilità avuto riguardo alla durata della carica. E' inoltre fondato il motivo di Chiarito in merito al momento della consumazione della condotta illecita.La tesi sostenuta dal Giudice - l'imputato ha continuato a essere responsabile nonostante la cessazione della carica perché non ha assolto all'obbligo informativo nei confronti del successore - è priva di fondamento normativo e, comunque, congetturale in ordine al contenuto del passaggio di consegne.

Inconsistente è invece il motivo comune a entrambi, volto a ottenere la rimessione in termini per accedere all'oblazione in seguito alla riqualificazione del reato perché il procedimento proviene da opposizione a decreto penale di condanna e non risulta che la difesa abbia ottemperato alle indicazioni delle Sezioni Unite Tamborrino (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Rv. 259925-01). In definitiva, la sentenza impugnata va annullata per Meloni con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, mentre tale epilogo decisorio è precluso per Chiarito dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione in data successiva alla pronuncia di merito.

Le Sezioni unite hanno infatti affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Cass., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Chiarito Costantino, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Meloni Angelo e e rinvia per nuovo