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Sentenza — n. 7880/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7880/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7880/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20/4/2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 7/3/2018 dal locale Tribunale, con la quale Ciro Caserta era stato dichiarato responsabile di tre contravvenzioni - ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42 - e condannato alla pena di sei mesi di arresto e 30.000 euro di ammenda.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 7880/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che la censura mossa dal ricorrente è inammissibile; dietro la parvenza di un plurimo vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura dei medesimi documenti già esaminati dai Giudici di merito (in particolare, la CIL), sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

Parole chiave

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costruzioni non autorizzate responsabilità dell'architetto superamento dell'altezza massima contravvenzione per violazione edilizia licenza edilizia concessa a titolo precario violazione delle norme sicurezza
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caserta Ciro, nato ad Ischia (Na) 1'8/2/1984 avverso la sentenza del 20/4/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/4/2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 7/3/2018 dal locale Tribunale, con la quale Ciro Caserta era stato dichiarato responsabile di tre contravvenzioni - ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42 - e condannato alla pena di sei mesi di arresto e 30.000 euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione il Caserta, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - con le prime tre censure, si lamenta il plurimo vizio motivazionale e la violazione di legge, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinti per prescrizione i reati contestati. Si evidenzia, in primo luogo, il travisamento della prova nel quale il Collegio sarebbe incorso, sostenendo che il teste Regine avrebbe affermato con certezza che la struttura per cui è processo sarebbe stata rimossa nel 2015 e poi rimontata; ebbene, questo dato non risulterebbe affatto dalla deposizione, nella quale, per contro, il testimone - pur sollecitato dalle parti e dal giudice - avrebbe espresso piena incertezza sui tempi dell'opera e delle sue eventuali rimozioni e mai si sarebbe espresso nei termini precisi richiamati dalla Corte.

Del tutto errato, inoltre, sarebbe il passo della sentenza secondo cui nessuna prova consentirebbe di retrodatare l'esecuzione dell'opera; i testi della difesa Trani e Barone, infatti, l'avrebbero pacificamente collocata nel 2013, peraltro dichiarando che non sarebbe stata mai rimossa. Quanto ai testi dell'accusa diversi dal Regine (Teste e Castellaccio), invece, questi non avrebbero saputo riferire nulla di preciso in ordine agli anni precedenti al 2016, così che - anche a voler considerare solo queste deposizioni - il favor rei avrebbe imposto di dichiarare prescritti tutti i reati.

Infine sul punto, si precisa che quand'anche si volesse aderire alla tesi della sentenza, e quindi far affidamento sulle sole parole del Regine, queste avrebbero riferito il riposizionamento dell'opera al 2015, con conseguente prescrizione - decorsi 5 anni - alla data della pronuncia di appello; - la violazione di legge è contestata anche con riguardo al trattamento sanzionatorio. In contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, che il ricorso diffusamente propone, la Corte avrebbe avallato un calcolo - quello eseguito dal primo Giudice - che, unendo i reati sotto il vincolo della continuazione, non avrebbe però indicato quale fosse la fattispecie più grave, né specificato la relativa pena base ed i singoli aumenti ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen.; - la violazione di legge è quindi dedotta con riguardo agli artt. 192, comma 1, 546, 125 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata - come del Tribunale - non avrebbe precisato quali concreti elementi di prova fonderebbero la condanna, così risultando una motivazione apparente; - infine, si censura il plurimo vizio motivazionale in punto di responsabilità. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna sul presupposto che il Caserta sarebbe stato autorizzato a collocare soltanto una struttura con tende apribili non vincolata al suolo; la CIL citata nella stessa sentenza, tuttavia, prevederebbe espressamente strutture verticali ancorate a terra con piastre metalliche bullonate, con l'effetto che il ricorrente - presentata la comunicazione e non avendo ricevuto diffide o provvedimenti inibitori, avrebbe ritenuto di poter validamente installare la struttura, maturato un silenzio assenso.CONSIDERATO IN DIRITTO 3.

Il ricorso risulta fondato nei termini che seguono.

4. Con riguardo, innanzitutto, all'ultima doglianza, da esaminare in via logica per prima, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che la censura mossa dal ricorrente è inammissibile; dietro la parvenza di un plurimo vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura dei medesimi documenti già esaminati dai Giudici di merito (in particolare, la CIL), sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

5. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il Caserta:

a) il 5/5/2016 aveva ottenuto una concessione per l'occupazione del suolo pubblico per 79 mq. complessivi, comprensivi di sala ristorante e spazio antistante coperto con ombrelloni;

b) il 26/5/2016 aveva presentato C.I.L. per installare una copertura del tipo di quella poi riscontrata;

c) con successiva nota del 9/6/2016, notificata 1'11/8/2016, si era visto diffidare dall'eseguire l'opera indicata, potendo collocare soltanto - come da delibera del consiglio comunale n. 36/10 - una struttura con tende apribili e non fissata, relativamente all'area ristorante, ed ombrelloni, relativamente a quella antistante, sulla quale porre soltanto tavoli e sedie. Con la conseguenza che, pur a fronte di una diffida notificatagli in ritardo, il ricorrente doveva di certo sapere che il titolo abilitativo non gli avrebbe consentito di porre l'opera oggetto dell'imputazione, ancorata al suolo, dovendosi, dunque, escludere ogni ipotesi di buona fede qualificata.

6. La stessa sentenza, inoltre, ha chiarito che la responsabilità del ricorrente era stata affermata, già in Tribunale, in forza di un solido compendio probatorio, costituito dalle deposizioni assunte e dalla documentazione prodotta. Sul punto, peraltro, si osserva che la censura proposta (n.

5) appare del tutto generica, quindi inammissibile, limitandosi a sostenere che il primo Giudice avrebbe condannato il Caserta senza "fornire i concreti elementi probatori raccolti dall'organo di polizia giudiziaria da desumersi e da valutarsi criticamente". La sentenza, pertanto, deve essere confermata in ordine all'an della responsabilità.

7. Per contro, il ricorso appare fondato nella parte in cui contesta il quando delle condotte, così concludendo per la prescrizione di tutti i reati prima della pronuncia di appello; proprio a tale riguardo, infatti, la decisione impugnata evidenzia un palese vulnus, tale da imporne l'annullamento. La Corte di merito, esaminando la deposizione del teste d'accusa Regine proprio in ordine al tempus commissi delicti, ha precisato che questi, se poteva aver espresso qualche incertezza sull'esistenza della struttura in esame nel 2013/2014, aveva invece affermato con sicurezza che, nell'anno precedente all'accertamento (del luglio 2016), l'opera "era stata smontata per poi essere ricollocata".

Ed allora, se la rimozione era stata compiuta nel 2015 e "poi" era avvenuta la nuova posa (come espressamente riportato in fondo alla pag. 6 della sentenza), ecco che - per favor rei ed in assenza di elementi certi riferibili al 2016 - doveva ritenersi che alla data della pronuncia di appello (20/4/2021) le contravvenzioni di cui agli artt. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a) e 181, d. Igs. n. 42 del 2004 (capo c) fossero ormai prescritte, pur considerando gli atti i nterruttivi . La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente a questi due reati, perché estinti per prescrizione.

8. A conclusioni diverse, invece, la Corte perviene quanto alla contravvenzione di cui al capo b) - artt. 83, 93 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 - con la quale si contesta al Caserta di aver eseguito i lavori di cui al capo a) in zona sismica, omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio civile competente. Ebbene, per giurisprudenza condivisa dal Collegio tale reato ha carattere permanente, e la sua consumazione si protrae fino a che il responsabile non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto (tra le molte, Sez. 3, n. 26836 dell'8/9/2020, Ofria, Rv. 279882); la stessa condotta, pertanto, non era prescritta alla data della sentenza di appello, né lo è a quella odierna. La sentenza, tuttavia, deve essere comunque annullata con rinvio, su tale capo, per la rideterminazione della pena; con assorbimento, quindi, dell'ulteriore motivo di ricorso relativo alla motivazione proprio del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C), perché estinti per prescrizione, e con rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 igliere estensore Il Presidente nrico Men oni Vito Di Nicola 1/17?) o CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE l O'kqt )1/4›- okeek\- \12 \i,LhIszik__\31k Q<L> c 4 0.a,' kuk