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Ordinanza — n. 7628/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7628/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7628/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA nel procedimento promosso da Mercadante Giuseppe, nato a Caserta il 13-01-1979, definito con sentenza di questa Corte in data 04/11/2021; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; PREMESSO CHE con sentenza n. 43111/21 emessa in data 04-11-2021, questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Mercadante avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 03-05-2021, confermativa del provvedimento con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente in relazione al delitto di associazione a delinquere e a reati tributari; rilevato che, nella sentenza e del dispositivo del ruolo di udienza di camera di consiglio, per mero errore materiale, l'anno di nascita del ricorrente è indicato nel 1960 e non nel 1979, come risulta dalla documentazione acquisita;

Regesto Legislator

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art. 625 bis comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7628/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 43111/21 emessa in data 04-11-2021, questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Mercadante avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 03-05-2021, confermativa del provvedimento con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente in relazione al delitto di associazione a delinquere e a reati tributari; rilevato che, nella sentenza e del dispositivo del ruolo di udienza di camera di consiglio, per mero errore materiale, l'anno di nascita del ricorrente è indicato nel 1960 e non nel 1979, come risulta dalla documentazione acquisita;

Parole chiave

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rettifica degli atti di stato civile correzione di errore materiale atto di nascita errore di persona cambiamento del cognome errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis comma 3 cod. proc. pen
RITENUTO CHE a tale errore materiale, costituente una mera svista, può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 625 bis comma 3 cod. proc. pen.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA nel procedimento promosso da Mercadante Giuseppe, nato a Caserta il 13-01-1979, definito con sentenza di questa Corte in data 04/11/2021; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; PREMESSO CHE con sentenza n. 43111/21 emessa in data 04-11-2021, questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Mercadante avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 03-05-2021, confermativa del provvedimento con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente in relazione al delitto di associazione a delinquere e a reati tributari; rilevato che, nella sentenza e del dispositivo del ruolo di udienza di camera di consiglio, per mero errore materiale, l'anno di nascita del ricorrente è indicato nel 1960 e non nel 1979, come risulta dalla documentazione acquisita;

RITENUTO CHE a tale errore materiale, costituente una mera svista, può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 625 bis comma 3 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza di camera di consiglio del 4 novembre 2021 di questa Sezione della Corte, nonché dell'intestazione della sentenza n. 43111/2021 (procedimento R.G.N. 24842/2021), nel senso che la data di nascita del ricorrente Mercadante Giuseppe deve essere indicata nel 13-01-1979, e non nel 13-01-1960. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 08 febbraio 2022. liereresten59,