Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7617/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7617/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7617/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza in data 20/07/2021 il Tribunale di Varese ha emesso, nei confronti di Ribera Salvatore, sentenza di non doversi procedere in ordine al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per essersi lo stesso estinto per esito positivo della messa alla prova.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 168- ter cod. pen; Sentenza — n. 7617/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 168- ter cod. pen., 464-quater e 464-septies, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per illogicità manifesta. In particolare, assume che il giudice di merito, all'udienza del 20/07/2021, avrebbe dato atto di aver acquisito la relazione dell'U.E.P.E. attestante l'esito positivo del programma di trattamento in precedenza somministrato all'imputato, ancorchè l'udienza in oggetto fosse stata fissata per la preliminare valutazione di tale programma e per l'eventuale ammissione del predetto alla messa alla prova e sarebbe così pervenuto erroneamente al suo proscioglimento.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti abbandono del procedimento penale trattamento residenziale delle dipendenze chiusura dell'istruzione penale sospensione di pena dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 168- ter cod. pen
pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 168- ter cod. pen., 464-quater e 464-septies, comma 1, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, nel procedimento nei confronti di Ribera Salvatore, nato a Ragusa 1'11/08/1995, avverso la sentenza in data 20/07/2021 del Tribunale di Varese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20/07/2021 il Tribunale di Varese ha emesso, nei confronti di Ribera Salvatore, sentenza di non doversi procedere in ordine al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per essersi lo stesso estinto per esito positivo della messa alla prova.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 168- ter cod. pen., 464-quater e 464-septies, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per illogicità manifesta. In particolare, assume che il giudice di merito, all'udienza del 20/07/2021, avrebbe dato atto di aver acquisito la relazione dell'U.E.P.E. attestante l'esito positivo del programma di trattamento in precedenza somministrato all'imputato, ancorchè l'udienza in oggetto fosse stata fissata per la preliminare valutazione di tale programma e per l'eventuale ammissione del predetto alla messa alla prova e sarebbe così pervenuto erroneamente al suo proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Risulta fondato l'unico motivo di ricorso articolato dalla parte pubblica, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 168-ter cod. pen., 464-quater e 464-septies, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per illogicità manifesta, sostenendo che il giudice di merito, all'udienza fissata per la preliminare valutazione del programma di trattamento e per l'eventuale ammissione dell'imputato alla messa prova, avrebbe invece dato atto dell'acquisizione della relazione dell'U.E.P.E. attestante l'esito positivo di tale programma e, per l'effetto, avrebbe pronunziato, in maniera del tutto erronea, sentenza di proscioglimento.

Osserva al riguardo il Collegio che la disamina degli atti, consentita in ragione della natura processuale della questione dedotta, rivela che effettivamente il giudice procedente, alla pubblica udienza del 20/07/2021, in cui avrebbe dovuto effettuarsi la valutazione del programma di trattamento predisposto dall'U.E.P.E. in funzione dell'eventuale ammissione dell'imputato alla messa prova, diede atto dell'avvenuta acquisizione della relazione finale di tale Ufficio - invero giammai prodotta e, quindi, non rinvenibile agli atti - e pervenne, in maniera del tutto indebita, al proscioglimento del predetto dal delitto formante oggetto di contestazione, per essersi lo stesso estinto per esito positivo della messa alla prova.Orbene, il descritto iter processuale ha comportato la violazione delle previsioni di cui agli artt. 168-ter cod. pen., 464-quater, comma 3, e 464-septies cod. proc. pen. e ha determinato conseguentemente la nullità della sentenza di proscioglimento oggetto di impugnativa.

Si ritiene, d'altro canto, che sussista, nel caso di specie, la legittimazione all'impugnazione del rappresentante della Pubblica Accusa, costituendo insegnamento della Suprema Corte - al quale si intende dare continuità - quello secondo cui «In tema di messa alla prova, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato può riguardare esclusivamente censure attinenti alla fase del procedimento successiva all'ordinanza di sospensione, di natura processuale, ovvero "errores in iudicando", anche sotto il profilo dell'illogicità della motivazione, mentre non può sindacare l'ammissibilità della richiesta di accesso al rito speciale, essendo tale profilo precluso dall'avvenuta decorrenza del termine entro cui deve essere proposta l'impugnazione avverso l'ordinanza di cui all'art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen.» (in tal senso Sez. 6, n. 21046 del 10/06/2020, P.G.c/Betti, Rv. 279744-02).

3. In ragione dell'evidenziata violazione di legge, deve disporsi l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Varese, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Varese, in diversa persona fisica. Così deciso il 21/01/