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Sentenza — n. 7131/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7131/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7131/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato. 1.1. Dagli atti risulta che il difensore di Dario Colombo inviò una memoria difensiva ricevuta dalla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 28 luglio 2021 alle ore 9.51, e quindi nel rispetto della scadenza del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, avvenuta il 26 luglio 2021, ore 12.40. • 1.2. Il provvedimento di convalida è stato depositato dal Giudice per le indagini preliminari il 29 luglio alle ore 10; come emerge dalla parte introduttiva dell'ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari dà atto che «non sono state rilevate memorie difensive».

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 7131/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. 1.1. Dagli atti risulta che il difensore di Dario Colombo inviò una memoria difensiva ricevuta dalla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 28 luglio 2021 alle ore 9.51, e quindi nel rispetto della scadenza del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, avvenuta il 26 luglio 2021, ore 12.40. • 1.2. Il provvedimento di convalida è stato depositato dal Giudice per le indagini preliminari il 29 luglio alle ore 10; come emerge dalla parte introduttiva dell'ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari dà atto che «non sono state rilevate memorie difensive».

Parole chiave

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diritto dello sport calciatore professionista permesso di promuovere un procedimento penale doveri del ministero pubblico pericolo di collusione con testimoni responsabilità disciplinare
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLOMBO DARIO nato a TRADATE il 12/11/1988 avverso l'ordinanza del 29/07/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il PG chiede il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza del 29 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, ha convalidato il provvedimento emesso il 20 luglio 2021 dal Questore di Roma nei confronti di Dario Colombo, limitatamente alla parte impositiva dell'obbligo di presentazione alla P.G., secondo le modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Dario Colombo. Con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della memoria difensiva, inviata nel termine di legge, con la quale si operò una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto descritto nella informativa di reato, si contestò la pericolosità del ricorrente e la sussistenza del requisito della «necessità ed urgenza», stante la distanza spazio-temporale tra gli eventi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dagli atti risulta che il difensore di Dario Colombo inviò una memoria difensiva ricevuta dalla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 28 luglio 2021 alle ore 9.51, e quindi nel rispetto della scadenza del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, avvenuta il 26 luglio 2021, ore 12.40. • 1.2. Il provvedimento di convalida è stato depositato dal Giudice per le indagini preliminari il 29 luglio alle ore 10; come emerge dalla parte introduttiva dell'ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari dà atto che «non sono state rilevate memorie difensive».

L'ordinanza è stata dunque emessa senza esaminare la memoria difensiva. 1.3. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 01/02/2021, Rv. 281321). Tale condivisibile principio trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive che può avvenire 0,1; anche in forma concisa.

Da ciò deriva che l'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza (Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, deo. 13/12/2011 Di Lonardo, Rv. 251330). Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo che la parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta avanzata dal questore, ma che queste siano valutate, ove pertinenti e rilevanti, dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, pur in maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accoglimento. 1.4.

Se è vero che il Giudice per le indagini preliminari ha operato un'analitica ricostruzione del fatto, sicché deve ritenersi che abbia implicitamente dato risposte alla censure difensive relativItai profili ricostruttivi della vicenda, tuttavia ha affrontato in maniera sostanzialmente apparente la disamina dei presupposti in ordine alla necessità e all'urgenza, nonché alla pericolosità del Colombo: questioni che erano state puntualmente contestate con l'indicata memoria difensiva (cfr. p. 7-8), e con la quale il provvedimento impugnato non si è criticamente confrontato.

Ne consegue, in ragione della violazione del diritto di difesa, pur da intendersi in senso non solo formale ma anche sostanziale, la illegittimità della convalida.

2. Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame, dovendo contestualmente dichiararsi sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Roma del 20 luglio 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Gip del Tribunale di Roma per nuovo esame e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Roma del 20 luglio 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma. Così deciso i