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Sentenza — n. 6304/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6304/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6304/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ADIMINO DAVIDE nato a PALERMO il 08/02/1990 CASSARA' PIETRO nato a PALERMO il 31/07/1984 ALONGI CLAUDIO nato a PALERMO il 17/02/1984 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, de plano Ritenuto che la Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, con sentenza n. 37932/21, pronunciata in data 8 luglio 2021, in relazione ai ricorsi n. R.G.N. 35356/2020, proposti da Adimino Davide, Cassarà Pietro, Alongi Claudio avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 giugno 2020 ha disposto l'annullamento della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all'aumento per la recidiva, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo; che per mero errore materiale, consistito nella inesatta redazione del modulo informatico del Ruolo del Presidente, il dispositivo del Ruolo relativo a detti ricorsi contiene l'indicazione dell'annullamento, senza specificazione dell'Autorità giudiziaria competente per il giudizio di rinvio Considerato che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato nel ruolo letto l'art. 130 c.p.p.

Regesto Legislator

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art. 130 c.p; Sentenza — n. 6304/2022 — snpen · Corte di Cassazione: n. 137/2020, de plano Ritenuto che la Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, con sentenza n. 37932/21, pronunciata in data 8 luglio 2021, in relazione ai ricorsi n. R.G.N. 35356/2020, proposti da Adimino Davide, Cassarà Pietro, Alongi Claudio avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 giugno 2020 ha disposto l'annullamento della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all'aumento per la recidiva, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo; che per mero errore materiale, consistito nella inesatta redazione del modulo informatico del Ruolo del Presidente, il dispositivo del Ruolo relativo a detti ricorsi contiene l'indicazione dell'annullamento, senza specificazione dell'Autorità giudiziaria competente per il giudizio di rinvio Considerato che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato nel ruolo letto l'art. 130 c.p.p.

Parole chiave

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correzione di errore materiale impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione motivi di revisione riapertura della pratica riserva di modificazione

Disposizioni normative citate

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art. 130 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ADIMINO DAVIDE nato a PALERMO il 08/02/1990 CASSARA' PIETRO nato a PALERMO il 31/07/1984 ALONGI CLAUDIO nato a PALERMO il 17/02/1984 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, de plano Ritenuto che la Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, con sentenza n. 37932/21, pronunciata in data 8 luglio 2021, in relazione ai ricorsi n. R.G.N. 35356/2020, proposti da Adimino Davide, Cassarà Pietro, Alongi Claudio avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 giugno 2020 ha disposto l'annullamento della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all'aumento per la recidiva, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo; che per mero errore materiale, consistito nella inesatta redazione del modulo informatico del Ruolo del Presidente, il dispositivo del Ruolo relativo a detti ricorsi contiene l'indicazione dell'annullamento, senza specificazione dell'Autorità giudiziaria competente per il giudizio di rinvio Considerato che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato nel ruolo letto l'art. 130 c.p.p.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo indicato nel ruolo dell'Udienza pubblica dell'8 luglio 2021, in relazione al ricorso RG 35356/20, proposto da Adimino Davide, Cassarà Pietro, Alongi Claudio, nel senso che dopo le parole "aumento per la recidiva" deve aggiungersi "con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo". Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Preside