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Sentenza — n. 5572/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5572/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5572/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 17 marzo 2021 il Tribunale di Napoli ha revocato l'ordine di demolizione delle opere edili realizzate in Napoli, al viale Quattro Aprile, n. 63, piano terra, sub 37, contenuto nella sentenza della Pretura di Napoli n. 8557 del 21 novembre 1997, divenuta irrevocabile il 9 gennaio 2018 nei confronti di Angelica Marotta.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 5572/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione per violazione di legge e di norme processuali. Espone che a carico di Angelica Marotta pendevano per lo stesso immobile abusivo tre sentenze di condanna, emesse 1'8 novembre 1994 (irrevocabile il 28 dicembre 1994), il 21 novembre 1997 (irrevocabile il 9 gennaio 1998), il 4 maggio 1998 (irrevocabile il 25 giugno 1998), e due procedure RESA, la 413/98 e la 61/98. L'avv. Amedeo Valanzuolo aveva presentato nell'interesse delle eredi Mariangela e Margherita Terracciano due incidenti di esecuzione, facendo valere le sanatorie n. 9404/95 e 9495/95.

Parole chiave

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ordine di demolizione revoca della decisione amministrativa revoca del permesso di domicilio impugnazione della cancellazione procedura di annullamento divieto di costruzione di diritto pubblico
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di Terracciano Margherita e altri, avverso l'ordinanza in data 17/03/2021 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria dell'avv. Amedeo Valanzuolo per Terracciano Margherita che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17 marzo 2021 il Tribunale di Napoli ha revocato l'ordine di demolizione delle opere edili realizzate in Napoli, al viale Quattro Aprile, n. 63, piano terra, sub 37, contenuto nella sentenza della Pretura di Napoli n. 8557 del 21 novembre 1997, divenuta irrevocabile il 9 gennaio 2018 nei confronti di Angelica Marotta.

2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione per violazione di legge e di norme processuali. Espone che a carico di Angelica Marotta pendevano per lo stesso immobile abusivo tre sentenze di condanna, emesse 1'8 novembre 1994 (irrevocabile il 28 dicembre 1994), il 21 novembre 1997 (irrevocabile il 9 gennaio 1998), il 4 maggio 1998 (irrevocabile il 25 giugno 1998), e due procedure RESA, la 413/98 e la 61/98. L'avv. Amedeo Valanzuolo aveva presentato nell'interesse delle eredi Mariangela e Margherita Terracciano due incidenti di esecuzione, facendo valere le sanatorie n. 9404/95 e 9495/95.

Nella procedura avverso l'ingiunzione a demolire RESA 413/98 il Giudice dell'esecuzione di Napoli, Carlo Bardari, aveva dichiarato l'illegittimità del condono disposto con la determina dirigenziale n. 32321/2013, perché in violazione dei limiti volumetrici e dei limiti temporali. Il ricorso avverso l'ordinanza era dichiarato inammissibile da questa Sezione con sentenza n. 6336 del 02/12/2020. Invece, nella procedura avverso l'ingiunzione a demolire RESA 61/98 il Giudice dell'esecuzione di Napoli, Valeria Bove, aveva revocato l'ordine di demolizione in virtù del condono disposto con la determina dirigenziale n. 32321/2013.

Segnala quindi l'incongruenza dell'ordinanza impugnata rispetto a quella divenuta irrevocabile. L'avv. Valanzuolo presenta una memoria difensiva nell'interesse di Margherita Terracciano in cui allega dichiarazione del funzionario del Comune di Napoli secondo cui non v'è ragione per revocare la disposizione dirigenziale n. 32321/2013. Il PG Molino nella parte motiva della sua memoria ritiene la fondatezza del ricorso del Pubblico ministero anche se conclude nella parte dispositiva chiedendo l'inammissibilità del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato perché nell'ordinanza impugnata si ignora del tutto il precedente del Giudice dell'esecuzione, Carlo Bardari, che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione dirigenziale n. 32321/13 e la sentenza della Corte di cassazione n. 6336 del 02/12/2020 che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso tale ordinanza. E' necessario pertanto che il Giudice dell'esecuzione di Napoli esamini con puntualità i profili di fatto della vicenda per verificare se siano maturate o meno preclusioni processuali o se l'invocata disposizione dirigenziale vada applicata nel caso in esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli Così deciso, il 1° dicembre 2021 I