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Sentenza — n. 5323/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding the GIP's failure to provide an autonomous assessment of confiscation grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5323/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to specify the exact grounds for the alleged violation of the duty to motivate. The applicant argued that the GIP's decision merely copied the Prosecutor's request without an independent evaluation of the confiscation criteria. The court ruled that merely reproducing the contested decision's text does not constitute a specific allegation of lack of autonomous reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 321 cod. proc. pen.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal alleging a violation of the duty to motivate must specifically identify the passages where the lower court failed to provide an autonomous evaluation, rather than simply reproducing the contested decision's text.

Parole chiave

Generato dall'IA
duty to motivate autonomous evaluation lack of specificity confiscation of proceeds cassation inadmissibility GIP decision procedural violation rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 321 cod. proc. pen.
Segnatamente, reitera la doglianza circa la violazione dell'obbligo motivazionale previsto dall'art. 321 cod. proc. pen. con riferimento al provvedimento emesso dal G.i.p.
Art. 10-quater D.Igs. n.74 del 2000
Art. 600 c.p.p.
art. 321 cod. proc. pen
Segnatamente, reitera la doglianza circa la violazione dell'obbligo motivazionale previsto dall'art. 321 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n. 57524 del 17/04/2018, Gonzalez Perez
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GOBBI GIOVANNI nato a CAMPOLONGO MAGGIORE il 02/03/1957 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione volta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Giovanni Gobbi ricorre per Cassazione, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Idrotermical Holding s.r.I., avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che ha rigettato la richiesta di riesame presentata nei confronti del decreto del G.i.p. dello stesso Tribunale di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di danaro di euro 512.898 nei confronti della società e, in subordine, per equivalente, nei confronti del ricorrente stesso per i reati di indebita compensazione, relativamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, di cui all'art. 10-quater D.Igs. n.74 del 2000 a seguito dell'acquisto di fittizi crediti di imposta da parte di altra società, poi opposti in compensazione tramite modelli F24.

2. Il ricorrente si affida ad un'unica doglianza. Segnatamente, reitera la doglianza circa la violazione dell'obbligo motivazionale previsto dall'art. 321 cod. proc. pen. con riferimento al provvedimento emesso dal G.i.p. veneziano. Come già rilevato infatti anche avanti al Tribunale del riesame, che ha rigettato l'eccezione, evidenzia come, a suo dire, il decreto di applicazione del sequestro abbia omesso di proporre una valutazione critica ed autonoma rispetto a quella formulata dal P.M. nella richiesta di applicazione della misura .ablativa; ciò che, pertanto, giustificherebbe l'annullamento del provvedimento impugnato e del decreto di sequestro.

In particolare., individua i vari passaggi del provvedimento esemplificativi d ella puntuale duplicazione di contenuto rispetto alla richiesta del G.i.p. sicché, difformemente da quanto affermato dal Tribunale, si sarebbe trattato della riproduzione non solo di ampi passaggi della richiesta di misura cautelare, ma dell'intero suo testo senza che la parte finale, dedicata al solo profilo della confiscabilità del profitto del reato, sia stata idonea a fungere da elemento differenziale; né potrebbe valere in senso contrario il richiamo del Tribunale alla "natura tecnica delle circostanze" esposte.

In altri termini, si sarebbe realizzato nella specie un'ipotesi di vero e proprio copia-incolla con conseguente integrazione della violazione di legge dedotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità. La doglianza già proposta innanzi al Tribunale del riesame, e rinnovata col presente ricorso, avrebbe dovuto imporre, onde consentire a questa Corte di verificare l'effettiva mancanza di una autonoma valutazione, da parte del G.i.p., dei presupposti della misura richiesta dal P.M., che nel ricorso si facesse luogo all'integrale trascrizione del contenuto della richiesta del P.M. pretesamente ricalcata dal provvedimento dello stesso G.i.p., o all'allegazione di copia di detta richiesta, non essendo evidentemente sufficiente allo scopo la sola allegazione del decreto di sequestro. Non avendo, dunque, il ricorrente adempiuto a tale onere, la cui sussistenza è stata del resto già affermata da questa Corte (Sez.3, n. 57524 del 17/04/2018, Gonzalez Perez, Rv.274704), il ricorso deve reputarsi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così