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Sentenza — n. 5304/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5304/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5304/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 2 dicembre 2019 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 17 ottobre 2012 del Tribunale di Firenze, in forza della quale Ali Chaaban era stato condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro 28.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 capoverso e 110 cod. pen., nonché 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 cit..

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5304/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, in proposito, non ha speso parola, trincerandosi dietro la mera affermazione del Bechir, all'evidenza smentita dalla ricostruzione probatoria concordemente offerta dai due giudizi di merito. Al riguardo, pertanto, va solamente ribadito che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza possesso illecito di stupefacenti abbandono del procedimento per infrazione stradale procedimento in contumacia traffico di influenze illecite

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
pen., le richiamate considerazioni della Corte territoriale - circa la sicura ricorrenza dell'ipotesi concorsuale a norma dell'art. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Chaaban Ali, nato in Libano il 02/05/1979 avverso la sentenza del 02/12/2019 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Angelo Raffaele Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 dicembre 2019 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 17 ottobre 2012 del Tribunale di Firenze, in forza della quale Ali Chaaban era stato condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro 28.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 capoverso e 110 cod. pen., nonché 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 cit..

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato contraddittorietà della motivazione, laddove il dominus del traffico di stupefacenti aveva infatti escluso il coinvolgimento del ricorrente e, nonostante ciò, la sentenza aveva provveduto in senso contrario come se vi fosse stata davvero chiamata in correità. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato di non avere ricevutola dovuta risposta alla richiesta, formulata in sede di appello, di vedere eventualmente riconosciuta l'ipotesi di un concorso anomalo nel reato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, il ricorrente per vero si limita a non confrontarsi col percorso argomentativo seguito, nei medesimi termini, da entrambe le decisioni di merito (in tal modo destinate tra l'altro a reciprocamente compenetrarsi, atteso che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, cfr. ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303). 4.1.1.

In particolare, infatti, quanto alla contestata chiamata in correità che sarebbe stata operata da Sofien Ben Bechir, separatamente giudicato, la Corte territoriale ha appunto dato conto delle dichiarazioni di costui, dominus dei traffici illeciti in esame, che avrebbe escluso l'interesse dell'odierno ricorrente allo stupefacente. Ciò posto, peraltro, la sentenza impugnata - in coerente sintonia con i rilievi del primo Giudice - ha complessivamente evidenziato le condotte dell'imputato odierno ricorrente, dalle quali non poteva non evincersi la piena responsabilità a titolo di concorso nel reato, tenuto conto delle ripetute consapevoli agevolazioni all'altrui attività criminosa.

Tutto ciò in relazione alla messa a disposizione della propria persona e dei propri mezzi di trasporto per accompagnare il Bechir a rifornirsi di droga e a provvedere alla sua successiva cessione; al viaggio nei Paesi Bassi per curare la consegna di 175.000 euro, affidatigli dallo stesso Bechir a saldo di una partita di droga; alla condivisione dei luoghi di deposito dello stupefacente; in definitiva alla sicurezza infusa al socio, che era ben conscio di potere contare sempre e comunque sull'aiuto dell'odierno ricorrente nel disbrigo dei suoi affari illeciti.4.1.2.

Il ricorso, in proposito, non ha speso parola, trincerandosi dietro la mera affermazione del Bechir, all'evidenza smentita dalla ricostruzione probatoria concordemente offerta dai due giudizi di merito. Al riguardo, pertanto, va solamente ribadito che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen.

è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi - come in specie - anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (ad es. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi e altro, Rv. 265167). 4.2. In ordine poi al secondo motivo di censura, in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen., le richiamate considerazioni della Corte territoriale - circa la sicura ricorrenza dell'ipotesi concorsuale a norma dell'art. 110 cod. pen. - rappresentano implicito ma univoco rigetto della doglianza formulata, in sé logicamente incompatibile con l'affermazione di responsabilità a titolo di concorrente nel reato.

Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto infatti a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935).

Né, tra l'altro, è stato dato conoscere quale diverso reato l'odierno ricorrente avesse avuto in animo di commettere.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, che in larga misura neppure si confronta con l'iter motivazionale della sentenza impugnata, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C