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Sentenza — n. 5146/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5146/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5146/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24 novembre 2020 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 17 aprile 2019 del Tribunale di Termini Imerese, ha rideterminato in anni uno mesi quattro di reclusione la pena inflitta a Filippo Battaglia per il residuo reato di cui all'art. 256-bis, commi 1 e 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata.

Regesto Legislator

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art. 703 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5146/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va da sé che siffatti rilievi - che tra l'altro comporterebbero la necessità di accertamenti in fatto ormai preclusi - sono stati proposti per la prima volta nel giudizio di cassazione, mai essendo stato sollecitato in tal senso il Giudice dell'appello, cui appunto era stata devoluta - nei termini che precedono - solamente l'indagine sull'ascrivibilità del fatto all'imputato. 4.1.2. Del pari, quanto all'invocata prescrizione (ancorché del tutto genericamente dedotta, dopo che in appello era stata correttamente eccepita e rilevata la prescrizione del reato contravvenzionale di cui all'art. 703 cod. pen.), il fatto risale al 18 luglio 2014.

Parole chiave

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prodotto infiammabile incenerimento dei rifiuti esportazione di rifiuti incendio colposo vendita girovaga cosa consumabile

Disposizioni normative citate

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art. 703 cod. pen
Del pari, quanto all'invocata prescrizione (ancorché del tutto genericamente dedotta, dopo che in appello era stata correttamente eccepita e rilevata la prescrizione del reato contravvenzionale di cui all'art. 703 cod. pen.), il fatto risale al 18 luglio 2014.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Battaglia Filippo, nato a Palermo il 04/10/1977 avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnàto e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 novembre 2020 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 17 aprile 2019 del Tribunale di Termini Imerese, ha rideterminato in anni uno mesi quattro di reclusione la pena inflitta a Filippo Battaglia per il residuo reato di cui all'art. 256-bis, commi 1 e 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. In particolare, la difesa del ricorrente ha sostenuto che l'imputato, nella sua qualità di venditore ambulante di prodotti ittici, avesse ragionevolmente ritenuto di bruciare propri rifiuti stoccati in modo lecito nella zona portuale di Ponticello di Santa Flavia. La norma contestata richiedeva invero la piena coscienza dell'abbandono o dell'illecita collocazione dei rifiuti, mentre l'imputato - operante nel mercato ambulante del pesce della località marina - accumulava gli scarti della propria attività per bruciarli successivamente. Al più poteva ritenersi l'ipotesi contravvenzionale di smaltimento non autorizzato di rifiuti mediante incenerimento a terra, di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 cit.. Oltre a ciò, senza alcuna giustificazione non era stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In ordine alla proposta impugnazione, l'odierno ricorrente aveva contestato in sede d'appello la propria responsabilità assumendo che videoriprese e fotogrammi - che avevano immortalato l'autore del fatto - non sarebbero stati sufficienti al riconoscimento dell'appellante, il quale - lamentando l'inidoneità all'uopo di detti elementi - ebbe in tal modo a protestare la propria estraneità alla vicenda. In questa sede il ricorrente ha invece inteso allegare la carenza dell'elemento soggettivo e, comunque, l'esistenza di un'ipotesi di reato meramente contravvenzionale. 4.1.1.

Va da sé che siffatti rilievi - che tra l'altro comporterebbero la necessità di accertamenti in fatto ormai preclusi - sono stati proposti per la prima volta nel giudizio di cassazione, mai essendo stato sollecitato in tal senso il Giudice dell'appello, cui appunto era stata devoluta - nei termini che precedono - solamente l'indagine sull'ascrivibilità del fatto all'imputato. 4.1.2. Del pari, quanto all'invocata prescrizione (ancorché del tutto genericamente dedotta, dopo che in appello era stata correttamente eccepita e rilevata la prescrizione del reato contravvenzionale di cui all'art. 703 cod. pen.), il fatto risale al 18 luglio 2014.

In ragione di ciò, la prescrizione di sette anni e mezzo, trattandosi di fattispecie delittuosa, non era certamente maturata al momento della pronuncia d'appello, risalente al 24 novembre 2020.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 27/